Corte costituzionale
Ordinanza n. 326/2001
Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 326/2001
- Data di deposito
- 27 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:326
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26548
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui consentono che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore. Contrariamente alla premessa su cui si basa il quesito di costituzionalità e, dunque, a fronte dell'inequivoco dato normativo, è di tutta evidenza come, nel momento in cui formula richiesta di giudizio abbreviato, sia pure "condizionata", l'imputato - come "contropartita" ad una riduzione di pena nel caso di condanna - accetta l'utilizzabilità, ai fini della decisione di merito, dell'intero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari fuori del contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione; e, di conseguenza, risultano insussistenti le dedotte violazioni dell'art. 111, quarto comma, Cost. per contrasto della normativa denunciata con i principi del contraddittorio nella formazione della prova, e dell'art. 3 Cost., data la palese eterogeneità dei due moduli processuali a confronto (rito ordinario e rito abbreviato). - Sui principi del giusto processo e sull'art. 111 Cost., sentenza, richiamata, n. 115/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 438, comma 5, e 442, comma
1-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dal giudice per
le indagini preliminari del tribunale di Savona con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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