Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/2001

Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
326/2001
Data di deposito
27 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:326

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26548

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui consentono che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore. Contrariamente alla premessa su cui si basa il quesito di costituzionalità e, dunque, a fronte dell'inequivoco dato normativo, è di tutta evidenza come, nel momento in cui formula richiesta di giudizio abbreviato, sia pure "condizionata", l'imputato - come "contropartita" ad una riduzione di pena nel caso di condanna - accetta l'utilizzabilità, ai fini della decisione di merito, dell'intero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari fuori del contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione; e, di conseguenza, risultano insussistenti le dedotte violazioni dell'art. 111, quarto comma, Cost. per contrasto della normativa denunciata con i principi del contraddittorio nella formazione della prova, e dell'art. 3 Cost., data la palese eterogeneità dei due moduli processuali a confronto (rito ordinario e rito abbreviato). - Sui principi del giusto processo e sull'art. 111 Cost., sentenza, richiamata, n. 115/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 438, comma 5, e 442, comma

1-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dal giudice per

le indagini preliminari del tribunale di Savona con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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