Corte costituzionale
Ordinanza n. 319/2001
Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 319/2001
- Data di deposito
- 27 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:319
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 5, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 18, comma 8, quinquies, decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993
- art. 13, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 59, comma 3, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26539
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità, il quale, a tal fine, rinvia alla precedente ordinanza di rimessione emessa nello stesso giudizio 'a quo' e restituita per 'jus superveniens'. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, in siffatta ipotesi è sufficiente che il rimettente, nel sollevare la questione in continuità con la precedente ordinanza di rimessione, argomenti plausibilmente sulla persistente rilevanza della questione medesima. - V. richiamata sentenza n. 273/1997 e ordinanza n. 278/2000. M.F.
Massima n. 26540
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevate in riferimento agli articoli 3, 38, 39 e 41 della Costituzione. Infatti, le censure - concernenti la previdenza complementare e particolarmente i limiti e i vincoli addotti all'autonomia collettiva per quanto attiene alla disciplina dell'accesso ai trattamenti pensionistici complementari - sono già state esaminate dalla Corte e ritenute non fondate, in considerazione del fatto che il raccordo delle varie forme di previdenza complementare con il trattamento pensionistico di base costituisce un momento essenziale della complessiva riforma della materia previdenziale al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico. - V. sentenza n. 393/2000. - Con specifico riguardo ai provvedimenti attuativi del blocco all'accesso delle pensioni di anzianità, v. da ultimo ordinanza n. 18/2001. M.F.
Massima n. 26541
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione. Infatti, le questioni - concernente i limiti e i vincoli addotti all'autonomia collettiva per quanto attiene alla disciplina dell'accesso ai trattamenti pensionistici complementari - sono prospettate in modo contraddittorio, avendo il rimettente premesso, in punto di rilevanza, che la fattispecie oggetto di cognizione dinanzi a sé è disciplinata esclusivamente dall'art. 59, comma 3, ed avendo, poi, in contraddizione con tale assunto, denunciato non solo la norma ritenuta applicabile nel giudizio 'a quo', ma anche l'art. 18, comma 8-quinquies. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e del citato art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo n. 124 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993, sollevata, in riferimento agli artt. 38 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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