Corte costituzionale
Ordinanza n. 301/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 301
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 301/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:301
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 10, in conness, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 26507
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, sia sotto il profilo della mancanza di una specifica disposizione volta a delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione, in particolare, alle linee della disciplina del ricorso straordinario e ai poteri del Consiglio di Stato, sia infine per la presunta attribuzione al Presidente della Repubblica di una competenza ulteriore rispetto a quelle previste in Costituzione. Infatti, con ordinanza n. 56 del 2001, è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una identica questione di legittimità costituzionale sollevata dal medesimo rimettente, il quale non ha addotto argomentazioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame nella citata ordinanza. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 deld.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi), in connessione con gli articoli
11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata, in riferimento agli
articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio
Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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