Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 301

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
301/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:301

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 10, in conness, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 26507

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, sia sotto il profilo della mancanza di una specifica disposizione volta a delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione, in particolare, alle linee della disciplina del ricorso straordinario e ai poteri del Consiglio di Stato, sia infine per la presunta attribuzione al Presidente della Repubblica di una competenza ulteriore rispetto a quelle previste in Costituzione. Infatti, con ordinanza n. 56 del 2001, è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una identica questione di legittimità costituzionale sollevata dal medesimo rimettente, il quale non ha addotto argomentazioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame nella citata ordinanza. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 deld.P.R.

24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in

materia di ricorsi amministrativi), in connessione con gli articoli

11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata, in riferimento agli

articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio

Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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