Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/2001

Corte cost., ord. 23 luglio 2001, n. 281

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
281/2001
Data di deposito
23 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:281

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 6 del 24 gennaio 1997
  • art. 1, comma 3, legge n. 6 del 24 gennaio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 26467

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, nella parte in cui inquadra il personale comandato nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini economici, l'anzianità di qualifica posseduta e, nella parte in cui dispone che il personale così inquadrato segue nel ruolo il personale dei ruoli del Ministero. Infatti, la soluzione adottata dal legislatore (in una sua valutazione discrezionale) non è viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà, né comporta una irragionevole disparità di trattamento o una violazione della tutela del lavoro del personale da inquadrare nel nuovo ruolo (si noti, a domanda), né tantomeno una violazione dei principi di organizzazione della pubblica amministrazione; sicché va confermata, in assenza di motivi nuovi e diversi, la pronuncia di manifesta infondatezza già emessa su identica questione con la ordinanza n. 123/2001. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge

24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso

il Ministero dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

97 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale

del Lazio, sezione II-bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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