Corte costituzionale
Ordinanza n. 281/2001
Corte cost., ord. 23 luglio 2001, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 281/2001
- Data di deposito
- 23 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:281
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 6 del 24 gennaio 1997
- art. 1, comma 3, legge n. 6 del 24 gennaio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26467
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, nella parte in cui inquadra il personale comandato nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini economici, l'anzianità di qualifica posseduta e, nella parte in cui dispone che il personale così inquadrato segue nel ruolo il personale dei ruoli del Ministero. Infatti, la soluzione adottata dal legislatore (in una sua valutazione discrezionale) non è viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà, né comporta una irragionevole disparità di trattamento o una violazione della tutela del lavoro del personale da inquadrare nel nuovo ruolo (si noti, a domanda), né tantomeno una violazione dei principi di organizzazione della pubblica amministrazione; sicché va confermata, in assenza di motivi nuovi e diversi, la pronuncia di manifesta infondatezza già emessa su identica questione con la ordinanza n. 123/2001. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge
24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso
il Ministero dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
97 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione II-bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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