Corte costituzionale
Ordinanza n. 279/2001
Corte cost., ord. 23 luglio 2001, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 279/2001
- Data di deposito
- 23 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:279
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 574 del 11 novembre 1996
- art. 10, comma 3, legge n. 574 del 11 novembre 1996
- art. 8, legge n. 574 del 11 novembre 1996
- art. 10, comma 1, legge n. 574 del 11 novembre 1996
- art. 10, comma 4, legge n. 574 del 11 novembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 26465
Manifesta inammissibilità, per difetto assoluto di pregiudizialità, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 in relazione all'art. 10, commi 1, 3 e 4 della legge 11 novembre 1996, n. 574, concernente le sanzioni applicabili per violazioni alla disciplina relativa alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti da frantoi oleari. Infatti, l'ordinanza di rimessione utilizza la fattispecie al suo esame - rispetto alla quale non viene profilato alcun problema - come mero espediente per sollevare una questione con riferimento ad altra norma contenente depenalizzazione, che lo stesso giudice afferma non applicabile nel giudizio 'a quo', sicché difetta del tutto la incidentalità della questione, non essendo consentito al giudice di proporre autonomamente ed in via diretta questioni di legittimità costituzionale, che non siano collegate al giudizio in corso. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 in relazione
all'art. 10, commi 1, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574
(Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della
Costituzione, dal pretore di Pescara con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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