Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/2001

Corte cost., ord. 23 luglio 2001, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
279/2001
Data di deposito
23 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:279

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 10, comma 3, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 8, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 10, comma 1, legge n. 574 del 11 novembre 1996
  • art. 10, comma 4, legge n. 574 del 11 novembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 26465

Manifesta inammissibilità, per difetto assoluto di pregiudizialità, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 in relazione all'art. 10, commi 1, 3 e 4 della legge 11 novembre 1996, n. 574, concernente le sanzioni applicabili per violazioni alla disciplina relativa alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti da frantoi oleari. Infatti, l'ordinanza di rimessione utilizza la fattispecie al suo esame - rispetto alla quale non viene profilato alcun problema - come mero espediente per sollevare una questione con riferimento ad altra norma contenente depenalizzazione, che lo stesso giudice afferma non applicabile nel giudizio 'a quo', sicché difetta del tutto la incidentalità della questione, non essendo consentito al giudice di proporre autonomamente ed in via diretta questioni di legittimità costituzionale, che non siano collegate al giudizio in corso. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 in relazione

all'art. 10, commi 1, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574

(Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di

vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della

Costituzione, dal pretore di Pescara con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze