Corte costituzionale
Ordinanza n. 259/2001
Corte cost., ord. 17 luglio 2001, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 259/2001
- Data di deposito
- 17 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:259
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26436
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria soltanto quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza. Tale scelta normativa, infatti, non è in contrasto con le disposizioni della legge delega, né costituisce una scelta arbitraria, in quanto è finalizzata ad evitare che le intercettazioni possano avvenire al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria e non incide, infine, sull'obbligo di esercitare l'azione penale, stabilendo le "garanzie tecniche" di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo. - In ordine al vizio di eccesso di delega, v. sentenze n. 96/2001 e n. 276/2000, n. 292/2000, n. 415/2000. - Sostanzialmente nello stesso senso, v. ordinanza n. 304/2000, sentenza n. 34/1973. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112
della Costituzione, dal giudice per le indaginipreliminari del
tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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