Corte costituzionale
Ordinanza n. 241/2001
Corte cost., ord. 6 luglio 2001, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 241/2001
- Data di deposito
- 6 luglio 2001
- Data di decisione
- 4 luglio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:241
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26414
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo chiamato in causa. Infatti, risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione che la fattispecie concreta concerne la chiamata in causa ad opera di terzo e non dell'originario convenuto, sicché la norma applicabile deve individuarsi nell'art. 271 del codice di procedura civile e, conseguentemente, la questione sollevata con riferimento all'art. 269 risulta priva di rilevanza nel giudizio 'a quo'. M. F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di
Gela con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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