Corte costituzionale
Ordinanza n. 219/2001
Corte cost., ord. 4 luglio 2001, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 219/2001
- Data di deposito
- 4 luglio 2001
- Data di decisione
- 2 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:219
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 64, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 1, protoc.n.1, ratificata, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- legge n. 848 del 4 agosto 1995
Massime
Massima n. 26380
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui (interpretando autenticamente l'art. 10, comma secondo, della legge n. 425 del 1984), ha reso applicabili retroattivamente le norme sul "riassorbimento" degli scatti figurativi dovuti a pubblici dipendenti, anche se spettanti per effetto di sentenze passate in giudicato. Infatti, allorché il legislatore prevede un "riassorbimento" di quanto già conseguito dal pubblico dipendente, senza incidere su quanto già corrisposto per effetto della sentenza, ma eliminando, con il meccanismo della gradualità temporale proprio del riassorbimento economico, esiti privilegiati di trattamento economico, non è violato né il principio della separazione dei poteri, né quello dell'intangibilità del giudicato. - Per precedenti dichiarazioni della non fondatezza di questioni relative all'art. 10, comma 2, della legge n. 425 del 1984, v. sentenza n. 413/1988, ed ordinanze n. 915/1988, n. 1047/1988, n. 501/1991, n. 253/1992, n. 469/1992. - Nello stesso senso, v. sentenza n. 409/1995. - Sui limiti alla facoltà del legislatore di modificare 'in peius' il trattamento economico dei pubblici dipendenti, v. sentenza n. 374/2000. M.R.
Massima n. 26381
Il sindacato della Corte deve essere limitato ai parametri costituzionali prospettati dal giudice rimettente, e non possono essere presi in considerazione profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ovvero riferiti a parametri non fatti propri dal giudice 'a quo'. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 44/2001; sentenza n. 330/1999. M. R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione II, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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