Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/2001

Corte cost., ord. 4 luglio 2001, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
219/2001
Data di deposito
4 luglio 2001
Data di decisione
2 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:219

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 64, legge n. 537 del 24 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26380

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui (interpretando autenticamente l'art. 10, comma secondo, della legge n. 425 del 1984), ha reso applicabili retroattivamente le norme sul "riassorbimento" degli scatti figurativi dovuti a pubblici dipendenti, anche se spettanti per effetto di sentenze passate in giudicato. Infatti, allorché il legislatore prevede un "riassorbimento" di quanto già conseguito dal pubblico dipendente, senza incidere su quanto già corrisposto per effetto della sentenza, ma eliminando, con il meccanismo della gradualità temporale proprio del riassorbimento economico, esiti privilegiati di trattamento economico, non è violato né il principio della separazione dei poteri, né quello dell'intangibilità del giudicato. - Per precedenti dichiarazioni della non fondatezza di questioni relative all'art. 10, comma 2, della legge n. 425 del 1984, v. sentenza n. 413/1988, ed ordinanze n. 915/1988, n. 1047/1988, n. 501/1991, n. 253/1992, n. 469/1992. - Nello stesso senso, v. sentenza n. 409/1995. - Sui limiti alla facoltà del legislatore di modificare 'in peius' il trattamento economico dei pubblici dipendenti, v. sentenza n. 374/2000. M.R.

Massima n. 26381

Il sindacato della Corte deve essere limitato ai parametri costituzionali prospettati dal giudice rimettente, e non possono essere presi in considerazione profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ovvero riferiti a parametri non fatti propri dal giudice 'a quo'. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 44/2001; sentenza n. 330/1999. M. R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione II, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze