Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/2001
Corte cost., ord. 22 giugno 2001, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/2001
- Data di deposito
- 22 giugno 2001
- Data di decisione
- 4 giugno 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, richiamato, legge n. 180 del 7 maggio 1981
- art. 261, codice penale militare di pace
- art. 272, codice penale militare di pace
- art. 271, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 26336
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 nella parte in cui, rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del codice di procedura penale applicabili nel rito militare anche quelle concernenti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, e non prevedono che il tribunale militare giudichi in composizione monocratica sugli stessi reati per i quali tale composizione è stabilita in rapporto al tribunale ordinario. Il legislatore, infatti, gode di ampia discrezionalità nella scelta della composizione degli organi giudicanti, sicché non può, da un lato, ritenersi irragionevole la presenza di un membro 'laico' nel collegio giudicante; né costituisce, per altro verso, una ingiustificata disparità di trattamento la possibilità che reati comuni e reati militari, pur se connessi, siano giudicati da organi diversi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di composizione degli organi giudicanti, v. ordinanze n. 240/2000, n. 423/1997, n. 139/1997, n. 257/1995. - Sulla presenza di un membro 'laico' nei tribunali militari, v. sentenze n. 460/1994, n. 49/1989, ordinanza n. 151/1992. - Sulla estraneità del principio di buon andamento (secondo l'art. 97 Cost.) all'esercizio della giurisdizione, v. ordinanze n. 30/2000, n. 152/2000, n. 490/2000. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di definizione dei meccanismi processuali, v. ordinanza n. 32/2001. M. R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare
di pace e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato"
dagli artt. 271 e 272 del codice penale militare di pace, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 111
della Costituzione, dal tribunale militare di Roma con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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