Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/2001

Corte cost., ord. 22 giugno 2001, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
204/2001
Data di deposito
22 giugno 2001
Data di decisione
4 giugno 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, richiamato, legge n. 180 del 7 maggio 1981
  • art. 261, codice penale militare di pace
  • art. 272, codice penale militare di pace
  • art. 271, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 26336

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 nella parte in cui, rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del codice di procedura penale applicabili nel rito militare anche quelle concernenti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, e non prevedono che il tribunale militare giudichi in composizione monocratica sugli stessi reati per i quali tale composizione è stabilita in rapporto al tribunale ordinario. Il legislatore, infatti, gode di ampia discrezionalità nella scelta della composizione degli organi giudicanti, sicché non può, da un lato, ritenersi irragionevole la presenza di un membro 'laico' nel collegio giudicante; né costituisce, per altro verso, una ingiustificata disparità di trattamento la possibilità che reati comuni e reati militari, pur se connessi, siano giudicati da organi diversi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di composizione degli organi giudicanti, v. ordinanze n. 240/2000, n. 423/1997, n. 139/1997, n. 257/1995. - Sulla presenza di un membro 'laico' nei tribunali militari, v. sentenze n. 460/1994, n. 49/1989, ordinanza n. 151/1992. - Sulla estraneità del principio di buon andamento (secondo l'art. 97 Cost.) all'esercizio della giurisdizione, v. ordinanze n. 30/2000, n. 152/2000, n. 490/2000. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di definizione dei meccanismi processuali, v. ordinanza n. 32/2001. M. R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare

di pace e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche

all'ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato"

dagli artt. 271 e 272 del codice penale militare di pace, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 111

della Costituzione, dal tribunale militare di Roma con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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