Corte costituzionale
Ordinanza n. 148/2001
Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 148/2001
- Data di deposito
- 17 maggio 2001
- Data di decisione
- 9 maggio 2001
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge della Regione Puglia n. 3 del 20 gennaio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26229
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3, sollevata, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, in quanto la Regione, con propria legge, avrebbe dismesso parte delle funzioni ad essa spettanti in materia urbanistica, rinunciando alla potestà di approvare le varianti agli strumenti urbanistici vigenti, predisposte dai Comuni. Infatti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento (modifiche e abrogazione della norma denunciata ad opera delle leggi della Regione Puglia n. 8 del 1999 e n. 14 del 2000), spetta al giudice rimettente valutare se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio 'a quo'. M. F.
Massima n. 26230
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 - con la quale si denuncia la dismissione da parte della Regione di talune funzioni ad essa attribuite in materia urbanistica - in quanto nell'ordinanza di rimessione non vi è alcun cenno dell'avvenuto mutamento del quadro normativo (modifiche e abrogazione della norma denunciata ad opera delle leggi della Regione Puglia n. 8 del 1999 e n. 14 del 2000), con conseguente mancanza assoluta di motivazione della rilevanza sotto questi profili. M. F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza 25 agosto-13 settembre 1999 (r.o. n. 718 del 1999) al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza 13 ottobre 1999-29 gennaio 2000 (r.o. n. 212 del 2000) indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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