Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/2001

Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
148/2001
Data di deposito
17 maggio 2001
Data di decisione
9 maggio 2001
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge della Regione Puglia n. 3 del 20 gennaio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 26229

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3, sollevata, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, in quanto la Regione, con propria legge, avrebbe dismesso parte delle funzioni ad essa spettanti in materia urbanistica, rinunciando alla potestà di approvare le varianti agli strumenti urbanistici vigenti, predisposte dai Comuni. Infatti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento (modifiche e abrogazione della norma denunciata ad opera delle leggi della Regione Puglia n. 8 del 1999 e n. 14 del 2000), spetta al giudice rimettente valutare se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio 'a quo'. M. F.

Massima n. 26230

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 - con la quale si denuncia la dismissione da parte della Regione di talune funzioni ad essa attribuite in materia urbanistica - in quanto nell'ordinanza di rimessione non vi è alcun cenno dell'avvenuto mutamento del quadro normativo (modifiche e abrogazione della norma denunciata ad opera delle leggi della Regione Puglia n. 8 del 1999 e n. 14 del 2000), con conseguente mancanza assoluta di motivazione della rilevanza sotto questi profili. M. F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza 25 agosto-13 settembre 1999 (r.o. n. 718 del 1999) al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza 13 ottobre 1999-29 gennaio 2000 (r.o. n. 212 del 2000) indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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