Corte costituzionale
Ordinanza n. 140/2001
Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 140/2001
- Data di deposito
- 17 maggio 2001
- Data di decisione
- 9 maggio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 6, legge n. 40 del 6 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26221
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40, nella parte in cui prevede che contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, lo straniero può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede ai sensi dell'art. 737 e seguenti del codice di procedura civile e dispone il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta; questione proposta sotto il profilo della indebita sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nel compimento di valutazioni squisitamente discrezionali. Non esiste infatti un principio costituzionale che escluda la possibilità per il legislatore di attribuire al giudice ordinario poteri di annullamento o di sostituzione rispetto alla amministrazione inadempiente - per la tutela di diritti che lo stesso legislatore considera prioritari - anche se ciò può comportare la necessità da parte del giudice di valutazioni ed apprezzamenti non del tutto vincolati. M.F.
Massima n. 26260
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. Il legislatore, nel disciplinare la ricongiunzione familiare dello straniero residente in Italia, ha esercitato il suo potere discrezionale di bilanciamento dei valori di rilevanza costituzionale, accordando preferenza al valore dell'unità familiare rispetto al valore dell'ordine e della sicurezza dello Stato. Sicché non è irrazionale né lesiva del diritto di difesa la scelta di un modulo procedurale semplificato e spedito - ma comunque idoneo ad assicurare il rispetto del contraddittorio e delle altre generali regole processuali - quale è quello previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, per la trattazione del ricorso proposto dallo straniero avverso il provvedimento di diniego del nulla osta. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 6, della legge
6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Parma con la ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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