Corte costituzionale
Ordinanza n. 133/2001
Corte cost., ord. 15 maggio 2001, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 133/2001
- Data di deposito
- 15 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 26203
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non prevede l'adeguamento della pensione di vecchiaia degli agenti e dei rappresentanti di commercio alla stregua di quanto previsto per gli altri lavoratori autonomi ex art. 6, ottavo comma, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, per diversi motivi: sia perchè rientra nella discrezionalità del legislatore scegliere il sistema di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio; sia perchè anche nei sistemi cosiddetti retributivi, la garanzia della proporzionalità ed adeguatezza del trattamento pensionistico non esige un intangibile rapporto di corrispondenza tra contributi versati e pensione; sia, infine, perchè la norma individuata quale 'tertium comparationis' dal giudice rimettente è stata abrogata. - Sulla conformità a Costituzione di un sistema previdenziale che non preveda un meccanismo di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico, v. sentenza n. 457/1998. - Sulla conformità a Costituzione di sistemi previdenziali differenti tra loro, v. sentenze n. 61/1999, n. 345/1999, n. 457/1998. - Sulla non necessaria corrispondenza tra contributi e prestazioni del sistema previdenziale, v. sentenze n. 307/1989, 30/1976. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973,
n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di
commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e
38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Ravenna con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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