Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/2001

Corte cost., ord. 27 aprile 2001, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
112/2001
Data di deposito
27 aprile 2001
Data di decisione
22 marzo 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:112

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26165

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella l'udienza preliminare che abbia disposto il rinvio a giudizio a esercitare nuovamente (in seguito ad annullamento del precedente decreto che dispone il giudizio) la funzione di trattazione dell'udienza preliminare, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato. Infatti, da un lato, al giudice dell'udienza preliminare non spetta esaminare il merito della pretesa accusatoria, ma valutarne soltanto l'idoneità processuale a determinare l'apertura del giudizio, e tali conclusioni restano valide pur dopo la modifica dell'art. 111 Cost., la quale non ha innovato ai principi desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. Nè d'altro canto, la disciplina censurata appare irrazionale rispetto alla previsione dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. (il quale dispone l'incompatibilità tra le funzioni di g.i.p. e g.u.p.), poiché quest'ultima norma vieta lo svolgimento di funzioni diverse, nel medesimo procedimento, da parte dello stesso giudice, e non può costituire 'tertium comparationis' rispetto alla diversa ipotesi in cui lo stesso giudice sia chiamato a svolgere due volte la medesima funzione, per effetto di regressione del procedimento ad una fase anteriore. - V. ordinanze n. 207/1998 e 367/1997... M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 (o comma 2-bis) del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del

tribunale militare di Verona e dal giudice dell'udienza preliminare

del tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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