Corte costituzionale
Ordinanza n. 112/2001
Corte cost., ord. 27 aprile 2001, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 112/2001
- Data di deposito
- 27 aprile 2001
- Data di decisione
- 22 marzo 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:112
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26165
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella l'udienza preliminare che abbia disposto il rinvio a giudizio a esercitare nuovamente (in seguito ad annullamento del precedente decreto che dispone il giudizio) la funzione di trattazione dell'udienza preliminare, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato. Infatti, da un lato, al giudice dell'udienza preliminare non spetta esaminare il merito della pretesa accusatoria, ma valutarne soltanto l'idoneità processuale a determinare l'apertura del giudizio, e tali conclusioni restano valide pur dopo la modifica dell'art. 111 Cost., la quale non ha innovato ai principi desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. Nè d'altro canto, la disciplina censurata appare irrazionale rispetto alla previsione dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. (il quale dispone l'incompatibilità tra le funzioni di g.i.p. e g.u.p.), poiché quest'ultima norma vieta lo svolgimento di funzioni diverse, nel medesimo procedimento, da parte dello stesso giudice, e non può costituire 'tertium comparationis' rispetto alla diversa ipotesi in cui lo stesso giudice sia chiamato a svolgere due volte la medesima funzione, per effetto di regressione del procedimento ad una fase anteriore. - V. ordinanze n. 207/1998 e 367/1997... M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 (o comma 2-bis) del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del
tribunale militare di Verona e dal giudice dell'udienza preliminare
del tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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