Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2000

Corte cost., sent. 22 marzo 2000, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2000
Data di deposito
22 marzo 2000
Data di decisione
8 marzo 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 17, legge n. 127 del 15 maggio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 25314

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 17, l. 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nella parte in cui prevede che gli enti locali "sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi disponibili per l'effetto dell'annullamento". Infatti - premesso che, con sentenza n. 1 del 1996 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 6-bis, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, introdotto dalla l. 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione del d.l. 27 agosto 1994, n. 515, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (tale norma rendeva validi ed efficaci i provvedimenti, adottati prima del 31 agosto 1993 e relativi ai dipendenti degli enti locali, che avessero previsto profili professionali ed operato i conseguenti inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 347 del 1983) - per escludere la prospettata violazione degli artt. 5 e 128 Cost., e' sufficiente considerare che, in via di principio, il momento discrezionale del potere della p.a. di annullare i propri provvedimenti non gode in se' di una copertura costituzionale e che lo strumento dell'autotutela deve sempre essere valutato nel quadro dei principi di imparzialita', di efficienza e, soprattutto di legalita' dell'azione amministrativa, espressi dall'art. 97 Cost. Quanto al preteso contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 97 Cost., deve affermarsi che la previsione di un potere-dovere di annullamento dei provvedimenti che avevano disposto gli inquadramenti illegittimi, lungi dal rappresentare un elemento di distorsione della funzionalita' degli uffici, si configura invece quale elemento fondante dall'azione amministrativa (in quanto corollario del principio di legalita'), tra i cui fini deve intendersi compreso quello di evitare il consolidarsi di situazioni costituitesi 'contra legem' (che e' appunto il fine del legislatore del 1997, esplicitamente enunciato durante l'iter parlamentare, in coerenza con quanto affermato nella sentenza n. 1 del 1996 cit.). Quanto, infine, alla dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., deve negarsi in radice l'omogeneita' di situazioni tra chi sia giovato degli anzidetti inquadramenti illegittimi e chi abbia invece visto il proprio rapporto disciplinato da altre normative. - S. nn. 1/1996, 205/1996 e 309/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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