Corte costituzionale
Sentenza n. 557/2000
Corte cost., sent. 20 dicembre 2000, n. 557
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 557/2000
- Data di deposito
- 20 dicembre 2000
- Data di decisione
- 13 dicembre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:557
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 25955
Il produttore dei beni o servizi pubblicizzati non e' estraneo al presupposto d'imposta sulla pubblicità, sì che non appare irrazionale la previsione della sua responsabilità solidale col debitore principale d'imposta. E, d'altro canto, la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, aveva espressamente demandato al Governo la regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce o vende la merce, ovvero fornisce i servizi, oggetto di pubblicità. Ne consegue che non é fondata, con riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui: (a) non prevede il beneficium excussionis in favore del produttore dei beni o servizi oggetto di pubblicità; (b) prevede la responsabilità solidale del suddetto produttore anche quando la diffusione pubblicitaria sia avvenuta contro la sua volontà. - V. sentenza n. 184/1989; ordinanze n. 301/1988 e n. 316/1987. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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