Corte costituzionale

Sentenza n. 557/2000

Corte cost., sent. 20 dicembre 2000, n. 557

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
557/2000
Data di deposito
20 dicembre 2000
Data di decisione
13 dicembre 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:557

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 25955

Il produttore dei beni o servizi pubblicizzati non e' estraneo al presupposto d'imposta sulla pubblicità, sì che non appare irrazionale la previsione della sua responsabilità solidale col debitore principale d'imposta. E, d'altro canto, la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, aveva espressamente demandato al Governo la regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce o vende la merce, ovvero fornisce i servizi, oggetto di pubblicità. Ne consegue che non é fondata, con riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui: (a) non prevede il beneficium excussionis in favore del produttore dei beni o servizi oggetto di pubblicità; (b) prevede la responsabilità solidale del suddetto produttore anche quando la diffusione pubblicitaria sia avvenuta contro la sua volontà. - V. sentenza n. 184/1989; ordinanze n. 301/1988 e n. 316/1987. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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