Corte costituzionale
Sentenza n. 508/2000
Corte cost., sent. 20 novembre 2000, n. 508
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 508/2000
- Data di deposito
- 20 novembre 2000
- Data di decisione
- 13 novembre 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:508
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25887
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 402 del codice penale che punisce con la reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente vilipende la religione di Stato", accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica, ritenuta fattore di unità morale della Nazione e assunta a elemento costitutivo della compagine statale. Non è infatti conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), nonché al "principio supremo" di laicità, che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, l'atteggiamento di quest'ultimo non equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la mancanza di parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza. - Sul "principio supremo" di laicità dello Stato, v. le sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993 e 329/1997. - Sulla parità delle confessioni religiose, v. le sentenze nn. 925/1988. A.G.
Massima n. 25894
In conformità del principio della riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma), secondo l'orientamento già' espresso dalla Corte costituzionale, sono escluse nella materia le sentenze di incostituzionalità aventi valenze additive e, sebbene il principio di laicità dello Stato legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione (secondo quanto già affermato dalla Corte), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale s'impone nella forma ablativa. - Sulla riserva di legge in materia penale, da ultimo, v. la sentenza n. /1995. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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