Corte costituzionale

Sentenza n. 508/2000

Corte cost., sent. 20 novembre 2000, n. 508

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
508/2000
Data di deposito
20 novembre 2000
Data di decisione
13 novembre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:508

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25887

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 402 del codice penale che punisce con la reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente vilipende la religione di Stato", accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica, ritenuta fattore di unità morale della Nazione e assunta a elemento costitutivo della compagine statale. Non è infatti conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), nonché al "principio supremo" di laicità, che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, l'atteggiamento di quest'ultimo non equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la mancanza di parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza. - Sul "principio supremo" di laicità dello Stato, v. le sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993 e 329/1997. - Sulla parità delle confessioni religiose, v. le sentenze nn. 925/1988. A.G.

Massima n. 25894

In conformità del principio della riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma), secondo l'orientamento già' espresso dalla Corte costituzionale, sono escluse nella materia le sentenze di incostituzionalità aventi valenze additive e, sebbene il principio di laicità dello Stato legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione (secondo quanto già affermato dalla Corte), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale s'impone nella forma ablativa. - Sulla riserva di legge in materia penale, da ultimo, v. la sentenza n. /1995. A.G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze