Corte costituzionale

Sentenza n. 496/2000

Corte cost., sent. 14 novembre 2000, n. 496

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
496/2000
Data di deposito
14 novembre 2000
Data di decisione
27 ottobre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:496

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Veneto del 8 ottobre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25832

Nei confronti del potere del Consiglio regionale di presentare proposte di legge alle Camere - potere gia' ammesso anche in materia di revisione costituzionale - l'art. 121, secondo comma, della Costituzione non ha introdotto limitazioni riferite alla forza, ordinaria o costituzionale, dell'atto normativo che la Regione intenda proporre; limitazioni che non sarebbe possibile d'altra parte desumere, sia pure indirettamente, dall'art. 71 Cost., ove non si opera alcun riferimento alla forza dell'atto che viene proposto. Ed e' da ritenere connaturata a questo potere la disciplina del procedimento, tutto interno all'ordinamento regionale, che conduce alla formalizzazione dell'atto di iniziativa, sempre tuttavia nel rispetto dei limiti sistematici, inerenti alla posizione costituzionale del popolo in relazione alla revisione. - Sul potere di proposta del Consiglio regionale, v. sentenze nn. 256/1989 e 470/1992. - Sull'interesse qualificato alla riforma costituzionale che riguardi l'assetto istituzionale della Regione ed i suoi rapporti con lo Stato centrale, sentenza n. 470/1992.

Massima n. 25833

Nel nostro sistema le scelte fondamentali della comunita' nazionale, che ineriscono al patto costituzionale, sono riservate alla rappresentanza politica, sulle cui determinazioni il popolo non puo' intervenire se non nelle forme tipiche previste dall'art. 138 della Costituzione. Induce a tale conclusione la semplice considerazione della collocazione del 'referendum' abrogativo, che, ai sensi dell'art. 75 Cost., puo' avere ad oggetto leggi ed atti con valore di legge, ma non puo' incidere su fonti di grado costituzionale, a garanzia del principio di rigidita' e di tipicita' del procedimento di revisione di cui all'art. 138 Cost., come e' chiaramente desumibile anche dalla previsione di un apposito giudizio preventivo di ammissibilita' delle richieste referendarie (art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953). - Sulla esclusione del 'referendum' abrogativo per le leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, sentenza n. 16/1978.

Massima n. 25835

E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Veneto, riapprovata l'8 ottobre 1998, recante <<'Referendum' consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia>>, in quanto tale legge pretende d'assegnare alla popolazione regionale - in un procedimento che ha come suo oggetto e come fine politico immanente il mutamento dell'ordinamento costituzionale - un ruolo che incrina le linee portanti del disegno costituzionale proprio in relazione ai rapporti tra l'istituto del 'referendum' e la Costituzione. Infatti dal momento che la decisione di revisione e' dall'art. 138 rimessa primariamente alla rappresentanza politico-parlamentare, che il popolo in sede referendaria non e' disegnato dalla Costituzione come il propulsore della innovazione costituzionale e che il suo intervento non e' a schema libero ma deve avvenire secondo forme tipiche e all'interno di un procedimento che, grazie ai tempi, alle modalita' e alle fasi in cui e' articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalita' di cui, per parte sua, e' capace, e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti, non e' consentito - come pretende la legge impugnata - che si evochi il popolo in sede di revisione nella sua parzialita' autonoma e che si solleciti il corpo elettorale regionale a farsi portatore di modificazioni costituzionali, giacche' le regole procedimentali e organizzative della revisione, che sono legate al concetto di unita' e indivisibilita' della Repubblica (art. 5 Cost.), non lasciano alcuno spazio a consultazioni popolari regionali che si pretendano manifestazione di autonomia. - Sulla forma di democrazia in senso pluralista prevista in Costituzione, sentenza n. 453/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto, riapprovata l'8 ottobre 1998, recante "referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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