Corte costituzionale
Sentenza n. 482/2000
Corte cost., sent. 9 novembre 2000, n. 482
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 482/2000
- Data di deposito
- 9 novembre 2000
- Data di decisione
- 25 ottobre 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:482
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25818
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito 'ope legis' o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dello immobile. Contrasta, infatti, con il principio di ragionevolezza il prolungamento della esenzione del conduttore dall'obbligo di risarcire il danno secondo le regole ordinarie per il periodo considerato. Tale prolungamento si traduce in una protrazione 'sine die' della suddetta esenzione sottratto al controllo giudiziale che costituisce un elemento gravemente perturbatore dell'equilibrio tra i confliggenti interessi del locatore e del conduttore perseguito dal legislatore. Precedenti: - sent. n. 108 del 1986 ove si e' affermata la compatibilita' con l'art. 42 Cost. di una disciplina vincolistica in materia di locazioni di immobili urbani a condizione che essa abbia carattere straordinario e temporaneo. - sent. n. 148 del 1999 ove si e' ritenuto compatibile con l'art. 42 Cost. il limite del risarcimento del danno nelle occupazioni appropriative. - sent. n. 420 del 1998 richiamata in merito al principio, piu' volte affermato dalla Corte, secondo cui la tutela giurisdizionale dei diritti, contemplata nell'art. 24 Cost., e' garantita a condizione che i diritti stessi siano riconosciuti e attribuiti da norme sostanziali. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 novembre.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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