Corte costituzionale

Sentenza n. 450/2000

Corte cost., sent. 31 ottobre 2000, n. 450

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
450/2000
Data di deposito
31 ottobre 2000
Data di decisione
23 ottobre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:450

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25769

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, quarto alinea, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui stabilisce una causa di ineleggibilita', anziche' di incompatibilita', rispetto alla carica di sindaco. Tale disposizione, infatti, nel disporre che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore di lavori o di servizi comunali non puo' essere nominato sindaco, anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non puo' ricoprire la carica di sindaco, da' luogo ad una contraddizione palese, in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza. Dal momento che la situazione di chi abbia parte in appalti del Comune e' oggi configurata come semplice causa di incompatibilita', non puo' ragionevolmente ammettersi che dia luogo invece ad una causa di ineleggibilita' non rimovibile dopo l'elezione, la circostanza, analoga ma meno grave sotto il profilo della 'ratio' della causa ostativa all'assunzione della carica, consistente nell'essere prossimo congiunto di chi abbia parte in un appalto del Comune. - In relazione a situazioni di ineleggibilita' dichiarate incostituzionali, sentenze n. 46/1969, n. 45/1977 e n. 171/1984. - Per l'applicazione al sindaco delle cause di incompatibilita' previste per i consiglieri comunali, sentenza n. 44/1997.

Massima n. 25770

E' costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 61, numero 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore di lavori o di servizi comunali non puo' essere eletto alla carica di sindaco, anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non puo' ricoprire la carica di sindaco; in quanto il contenuto dispositivo di tale norma coincide con quello dell'art. 6, quarto alinea, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dichiarato nella stessa parte illegittimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, quarto alinea, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco;

b) Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 61, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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