Corte costituzionale
Sentenza n. 441/2000
Corte cost., sent. 26 ottobre 2000, n. 441
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 441/2000
- Data di deposito
- 26 ottobre 2000
- Data di decisione
- 12 ottobre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:441
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 91 del 5 marzo 1991
- art. 11, legge n. 251 del 6 giugno 1986
Parametri
Massime
Massima n. 25765
La determinazione delle competenze degli agrotecnici cosi' come operata dal legislatore nella sua discrezionale valutazione e, in particolare, la lamentata mancata inclusione in esse dei compiti inerenti all'attivita' catastale di frazionamento dei terreni non e' irragionevole ne' contraddice la pur prevista attribuzione agli stessi professionisti di talune limitate competenze in materia catastale, considerando che la formazione dell'agrotecnico, quale si desume dal 'curriculum' scolastico e dal programma di base per l'esame di abilitazione professionale e' rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria, mentre le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, si' da risultare soltanto un complemento della formazione primaria ed essenziale. Ne' sussiste il lamentato deteriore trattamento, rispetto ad altre categorie professionali ritenute di analoga formazione culturale, in particolare, rispetto ai periti agrari, avuto riguardo alle peculiari connotazioni della preparazione di questi ultimi; ed e' priva, infine, di fondamento la censurata violazione del diritto al lavoro, la cui garanzia non comporta una generale e indistinta liberta' di svolgere qualsiasi attivita' professionale, spettando al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, piu' in particolare, di valutare, nell'interesse della collettivita' e dei committenti, come per l'appunto nella specie, i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l'esercizio dell'attivita' professionale medesima. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo comma, Cost. - Sulla discrezionale valutazione del legislatore nel fissare i requisiti di ciascuna categoria professionale, v. sentenze n. 5/1999, n. 456/1993 e n. 29/1990. - Sul criterio dell'eguale o diseguale trattamento di situazioni, sentenze n. 89/1996 e n. 5/2000. - Sulla garanzia del diritto al lavoro, sentenze n. 330/1999, n. 328/1998 e n. 412/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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