Corte costituzionale

Sentenza n. 437/2000

Corte cost., sent. 25 ottobre 2000, n. 437

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
437/2000
Data di deposito
25 ottobre 2000
Data di decisione
12 ottobre 2000
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:437

Norme oggetto del giudizio

  • decreto direttore gen. uff. centr. Min. Beni cult. del 29 ottobre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25756

In relazione al ricorso della Regione Valle d'Aosta per la definizione delle competenze in materia di tutela del paesaggio, il conflitto proposto deve ritenersi ammissibile soltanto per la parte in cui prospetta una lesione o menomazione delle competenze costituzionalmente garantite alla ricorrente, restando al di fuori del giudizio i profili che non attengano alla sfera delle competenze garantite o che riguardino aspetti procedimentali dell'atto oggetto del conflitto. - V. sentenze n. 157/1998 e n. 473/1992 (conformi). - In ordine alle competenze dello Stato e della Regione in materia di tutela del paesaggio, sentenze n. 334/1998, n. 157/1998, n. 341/1996 e 151/1986.

Massima n. 25757

In ossequio al principio di leale cooperazione che deve caratterizzare le relazioni tra gli organi regionali e statali nella specifica materia della tutela dei beni paesaggistici, in cui insistono con un particolare reciproco legame le funzioni statali e regionali in attuazione del valore costituzionale protetto dall'art. 9 Cost., non spetta allo Stato annullare una autorizzazione paesistica rilasciata dalla Regione Valle d'Aosta in base all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, senza aver previamente comunicato alla stessa Regione l'avvio della procedura per l'annullamento della autorizzazione regionale. Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Valle d'Aosta, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato con il quale l'organo statale - direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero (gia') per i beni culturali e ambientali - ha annullato l'autorizzazione regionale per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'alpeggio sito nel Comune di Lillianes. - V., per il regime dei provvedimenti regionali in materia paesistica, sentenze n. 341/1996 e n. 151/1986; sulla concorrenza di competenze statali e regionali, sentenze n. 157/1998 e n. 170/1997; sul principio di leale cooperazione, in relazione al valore protetto dall'art. 9 Cost., sentenza n. 151/1986, n. 341/1996, n. 242/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, senza previa comunicazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta dell'avvio del procedimento, annullare, ai sensi dell'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, una autorizzazione rilasciata, in base all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dalla medesima Regione; conseguentemente annulla il decreto del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali ed ambientali 29 ottobre 1996, impugnato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze