Corte costituzionale

Sentenza n. 434/2000

Corte cost., sent. 24 ottobre 2000, n. 434

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
434/2000
Data di deposito
24 ottobre 2000
Data di decisione
12 ottobre 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:434

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione Veneto n. 14 del 16 marzo 1994

Parametri

Massime

Massima n. 25754

Non puo' ritenersi manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria la scelta del legislatore della Regione Veneto di escludere temporaneamente - in attesa cioe' dell'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale - il prolungamento biennale a domanda dei limiti di eta' per tutte le categorie dei propri dipendenti, gia' consentito in base all'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. Infatti da quest'ultima disposizione - la cui natura non e' tale da vincolare direttamente il legislatore regionale e che non puo' ritenersi abrogata dalla legge regionale censurata -, non e' dato ricavare un principio fondamentale relativo a un diritto incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio per un biennio. Egualmente deve escludersi che la scelta regionale contrasti con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che' anzi confligge con detti principi la pretesa di un indiscriminato trattenimento in servizio, indipendente cioe' dalla verifica della specifica esigenza di personale, o che contrasti con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), mancando in materia un principio di necessaria uniformita'. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 117, 3 e 97. - V. anche, in materia, sentenze n. 113/1999 e n. 162/1997. - Per i limiti massimi di eta' per il collocamento a riposo, v. sentenze n. 162/1997, n. 186/1990 e 238/1988. - Per la discrezionalita' legislativa regionale in materia, v. sentenze n. 162/1997, nn. 380 e 422/1994. - Per la garanzia del trattamento "minimo" previdenziale, v. sentenze n. 195/2000 e n. 227/1997. - Per casi di esclusione del prolungamento del servizio per alcune categorie di personale, sentenze n. 422 e n. 380/1994, n. 475/1993; e in relazione alla situazione finanziaria dell'ente, sentenza n. 113/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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