Corte costituzionale
Sentenza n. 434/2000
Corte cost., sent. 24 ottobre 2000, n. 434
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 434/2000
- Data di deposito
- 24 ottobre 2000
- Data di decisione
- 12 ottobre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:434
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge della Regione Veneto n. 14 del 16 marzo 1994
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 16, decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 25754
Non puo' ritenersi manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria la scelta del legislatore della Regione Veneto di escludere temporaneamente - in attesa cioe' dell'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale - il prolungamento biennale a domanda dei limiti di eta' per tutte le categorie dei propri dipendenti, gia' consentito in base all'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. Infatti da quest'ultima disposizione - la cui natura non e' tale da vincolare direttamente il legislatore regionale e che non puo' ritenersi abrogata dalla legge regionale censurata -, non e' dato ricavare un principio fondamentale relativo a un diritto incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio per un biennio. Egualmente deve escludersi che la scelta regionale contrasti con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che' anzi confligge con detti principi la pretesa di un indiscriminato trattenimento in servizio, indipendente cioe' dalla verifica della specifica esigenza di personale, o che contrasti con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), mancando in materia un principio di necessaria uniformita'. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 117, 3 e 97. - V. anche, in materia, sentenze n. 113/1999 e n. 162/1997. - Per i limiti massimi di eta' per il collocamento a riposo, v. sentenze n. 162/1997, n. 186/1990 e 238/1988. - Per la discrezionalita' legislativa regionale in materia, v. sentenze n. 162/1997, nn. 380 e 422/1994. - Per la garanzia del trattamento "minimo" previdenziale, v. sentenze n. 195/2000 e n. 227/1997. - Per casi di esclusione del prolungamento del servizio per alcune categorie di personale, sentenze n. 422 e n. 380/1994, n. 475/1993; e in relazione alla situazione finanziaria dell'ente, sentenza n. 113/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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