Corte costituzionale
Sentenza n. 423/2000
Corte cost., sent. 16 ottobre 2000, n. 423
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 423/2000
- Data di deposito
- 16 ottobre 2000
- Data di decisione
- 9 ottobre 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:423
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
- art. 2, comma 2, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
- art. 1, comma 3, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
- art. 1, comma 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 25732
A differenza del risarcimento del danno da responsabilita' civile, che presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile, la cui entita' dipende quindi dalle singole fattispecie concrete valutabili caso per caso dal giudice, il diritto all'indennita' in base alla legge n. 210 del 1992, sorge per il solo fatto del danno irreversibile alla salute, derivante da epatite post-trasfusionale, configurandosi come sostegno aggiuntivo in misura prefissata dalla legge, il cui ottenimento dipende esclusivamente da ragioni obiettive facilmente determinabili secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa nell' 'an' e nel 'quantum'. Non trova pertanto giustificazione la pretesa di includere, nell'indennizzo previsto dalla legge n. 210, la liquidazione del danno biologico subito a seguito di emotrasfusione; pretesa che tende infatti a trasferire elementi propri della tutela risarcitoria in un altro sistema di garanzia. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost.
Massima n. 25733
Non sussiste irrazionale disparita' di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreparabile da trattamenti trasfusionali ematici rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria, esclusivamente a favore dei quali la legge n. 210 del 1992 ha previsto il diritto all'assegno 'una tantum' per il periodo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Infatti il raffronto tra la <<cogenza>> dell'obbligo legale (o l'<<incentivazione>> al trattamento) da un lato, e la <<necessita'>> terapeutica del trattamento stesso, dall'altro, non e' produttivo nel senso dell'equiparazione delle situazioni, dal punto di vista del principio di eguaglianza. Le situazioni sono diverse e non si prestano a entrare in una visione unificatrice perche' solo le prime corrispondono a un interesse generale, che e' quello in base al quale e' costituzionalmente necessario che la collettivita' assuma su di se' una partecipazione alle difficolta' nelle quali puo' venirsi a trovare il singolo che ha cooperato al perseguimento di tale interesse. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - v. sentenza n. 27/1998, per la equiparazione della situazione dell'obbligo legale della vaccinazione a quella dell'incentivazione del trattamento nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. - v. altresi' sentenza n. 226/2000 su analoga questione, nonche' sentenze n. 307/1990 e n. 118/1996 in tema di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica.
Massima n. 25734
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati, alle condizioni ivi stabilite, a favore di coloro che siano stati sottoposti non obbligatoriamente a vaccinazione antiepatite B a partire dall'anno 1983, ovvero a seguito di una campagna legalmente promossa dall'autorita' sanitaria per la diffusione di tale vaccinazione. Sussistono infatti anche per tali soggetti le condizioni che hanno indotto, nella sentenza n. 27 del 1998, a ritenere costituzionalmente dovuto per i soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica l'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge n. 210. - v. anche sentenze n. 307/1990 e n. 118/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a partire dall'anno 1983;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge n. 210 del 1992 sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Firenze - sezione del lavoro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli,
Il redattore: Zagrebelsky,
Il cancelliere: Di paola,
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di paola
Testo integrale
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