Corte costituzionale

Sentenza n. 40/2000

Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/2000
Data di deposito
7 febbraio 2000
Data di decisione
3 febbraio 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:40

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25174

E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 152, 153 e 154 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante <<Approvazione del Codice di procedura civile>>, e degli artt. 173 e 175 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante <<Approvazione del codice di procedura penale>>, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione. In primo luogo, perche' la formulazione del quesito non rispetta il carattere meramente abrogativo del 'referendum', ma mira piuttosto, attraverso la tecnica del 'ritaglio' di singole parole o gruppi di parole privi di autonomo significato normativo, a creare, sia nel processo civile che in quello penale, discipline dei termini processuali nuove e assolutamente diverse, sostituendole a quelle esistenti: infatti, per quanto riguarda il processo civile, in caso di esito positivo del 'referendum', verrebbe introdotta nell'ordinamento l'inedita categoria dei termini processuali perentori, ma nello stesso tempo abbreviabili o prorogabili dal giudice anche d'ufficio, oltretutto in contrasto con le esigenze di certezza e di uniformita' che ineriscono alla natura stessa dei termini perentori; per quanto concerne i termini processuali penali, la richiesta referendaria, attraverso interventi ablativi di mere locuzioni verbali, tende a sostituire a quella esistente una disciplina radicalmente diversa, che fa perno su un'unica categoria di termini indiscriminatamente stabilita a pena di decadenza, quale che sia l'atto o l'attivita' cui ineriscono , e non prorogabili, salvo che la legge stessa disponga diversamente. In secondo luogo, sia perche' il quesito e' disomogeneo, tenuto conto che la pretesa di sottoporre a 'referendum' discipline accomunate solo dal mero riferimento nominalistico all'istituto dei termini processuali, ma operanti nei diversi sistemi del processo civile e del processo penale, pone la liberta' di scelta dell'elettore di fronte a prospettive tra loro non conferenti, sia perche' l'esito positivo del 'referendum', anziche' realizzare lo scopo, dichiarato dai promotori, di conseguire l'accelerazione dei procedimenti, imponendo anche al giudice il rigoroso rispetto dei nuovi termini processuali perentori, al contrario, determinerebbe, nel processo civile, la abbreviabilita' o prorogabilita' di tutti i termini sulla base di scelte discrezionali dello stesso giudice, e, nel processo penale, la paralisi dell'esercizio della giurisdizione in ragione della sanzione della decadenza, che sarebbe prevista in caso di inosservanza per tutti i termini. - S. n. 36/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 152, 153 e 154 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante "Approvazione del Codice di procedura civile", e degli artt. 173 e 175 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante "Approvazione del codice di procedura penale", richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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