Corte costituzionale
Sentenza n. 393/2000
Corte cost., sent. 28 luglio 2000, n. 393
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 393/2000
- Data di deposito
- 28 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:393
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, comma 3, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25662
Nel prescrivere che <<a decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio... il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione obbligatoria di appartenenza>>, l'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 realizza un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, ponendosi quale momento essenziale della complessiva riforma della materia in attuazione degli scopi enunciati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Sicche' non hanno pregio le doglianze circa la lesione da tale norma perpretata, alla iniziativa e alla liberta' sindacale (e all'art. 39 Cost.), tanto piu' ove si consideri che, a fronte dei limiti e dei vincoli addotti all'autonomia collettiva, stanno sia la normativa di favore, con ampie agevolazioni tributarie, volta a sostenere e favorire la previdenza complementare, sia la possibilita' di deroghe pur previste a tali vincoli, ad opera della contrattazione collettiva, in relazione all'esigenza della concreta ponderazione degli effetti complessivi dell'esubero di personale sul fondo pensionistico, sia infine la facolta' riservata all'iniziativa sindacale di operare la trasformazione delle forme pensionistiche a prestazione in forme pensionistiche a contribuzione definita. Ne' assume autonomo rilievo, rispetto alla precedente, la censura riferita alla violazione dell'art. 41 della Costituzione. Ma non puo' neppure reputarsi che la norma sia irragionevole, in riferimento all'art. 3 Cost. ed alla lamentata violazione del <<principio dell'affidamento>> per aver inciso su situazioni ormai consolidate, o che essa escluda ogni ipotesi di esonero dal divieto di anticipata prestazione, giacche', seppure a fronte di significative congiunture, il vincolo imposto al conseguimento delle prestazioni integrative del trattamento di base risulta, per le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, non solo sensibilmente attenuato, ma, in definitiva, rimesso alla disponibilita' delle parti sociali, con adeguato opportuno apprezzamento, dunque, delle aspettative dei destinatari delle prestazioni. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione. - V. anche sulla definizione e funzione dei fondi complementari, sentenza n. 421/1995, nonche' sentenze nn. 292/1997 e 178/2000.
Massima n. 25682
L'autonomia collettiva non esclude la configurabilita' di limiti legali, potendo essa venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti, non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l'esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali. E cio' tanto piu' se la cura e la regolamentazione di tali interessi costituiscano attuazione di precetti costituzionali. - V. sentenze nn. 143/1998, 124/1991, 34/1985, 697/1988 e 120/1963.
Massima n. 25683
In linea di principio, la liberta' di iniziativa economica, cui il precetto costituzionale dell'art. 41 si riferisce, e' quella che trova il suo normale svolgimento nell'esercizio dell'impresa giovandosi di una tutela assicurata, indirettamente, anche all'autonomia negoziale, nei limiti in cui questa costituisca strumento, per l'appunto, di tale esercizio. E comunque anche l'autonomia negoziale e la liberta' di iniziativa privata devono cedere di fronte a interessi di ordine superiore, economici e sociali, rilevanti a livello costituzionale. - V. sentenza n. 268/1994, nonche', tra le altre, sentenze n. 241/1990 e n. 159/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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