Corte costituzionale
Sentenza n. 392/2000
Corte cost., sent. 28 luglio 2000, n. 392
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 392/2000
- Data di deposito
- 28 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:392
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 2, codice di procedura penale
- art. 7-bis, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 1, comma 2, legge n. 180 del 7 maggio 1981
- legge n. 133 del 4 maggio 1998
- art. 97, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
Parametri
Massime
Massima n. 25661
Diversamente da quanto opina il giudice rimettente, e in conformita' della interpretazione delle norme denunciate, seguita dal Consiglio della magistratura militare e confermata dal giudice della legittimita' - che si fonda sulla equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quelli ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981 - , deve ritenersi che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Anche nell'ordinamento militare applicazioni e supplenze possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare. Pertanto cadono le censure mosse alla disciplina denunciata, sulla diversa premessa interpretativa che essa consenta provvedimenti di applicazione e sostituzione dei magistrati militari del tutto discrezionali e immotivati, in assenza di criteri obiettivi e predeterminati, risultandone quindi compromessi sia il principio della parita' di trattamento, rispetto alla disciplina prevista per i magistrati ordinari, sia il principio della precostituzione del giudice. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. - Sul principio di assimilazione delle garanzie di indipendenza dei magistrati militari a quelle previste per i magistrati ordinari, sentenze nn. 71/1995 e 52/1998. - Sulla ininfluenza, in sede di controllo della legittimita' costituzionale delle norme, di prassi interpretative contrarie rispetto al disegno normativo, sentenze nn. 468/1992 e 276/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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