Corte costituzionale
Sentenza n. 352/2000
Corte cost., sent. 25 luglio 2000, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 352/2000
- Data di deposito
- 25 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:352
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25578
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice penale, nella parte in cui non stabilisce la non punibilita' dei reati previsti dal titolo XIII del libro II dello stesso codice commessi in danno del convivente 'more uxorio'. Non e' infatti irragionevole od arbitrario che - particolarmente nella disciplina di cause di non punibilita', quale quella in esame, basate sul <<bilanciamento>> tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell'unita' della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione) - il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza 'more uxorio': venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'<<istituzione familiare>>, basata sulla stabilita' dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente. Ne' rileva in contrario la (peraltro non totale) parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facolta' di astensione dalla testimonianza, operata dall'art. 199 cod. proc. pen., non potendosi far discendere dalla norma cosi' invocata dal giudice 'a quo' come termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di 'vis' espansiva fuori del caso considerato. Precedenti: - sentenze nn. 8/1996, 423/1988, 1122/1988 sulla diversita' tra convivenza 'more uxorio' e vincolo coniugale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il Direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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