Corte costituzionale

Sentenza n. 319/2000

Corte cost., sent. 21 luglio 2000, n. 319

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
319/2000
Data di deposito
21 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:319

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 147, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 25583

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il termine annuale, dalla cessazione dell'esercizio della impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della societa', decorra dalla cancellazione della societa' stessa dal registro delle imprese. La norma, infatti - cosi' come interpretata, in termini di diritto vivente, nel senso che l'anno decorra dal compimento della fase liquidatoria, coincidente con la liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla societa' - risulta sostanzialmente inapplicabile, poiche' detto termine inizia a decorrere dal momento in cui, essendo stato definito ogni rapporto passivo relativo alla societa' stessa, non puo' nemmeno ipotizzarsi l'esistenza dello stato di insolvenza, presupposto della dichiarazione di fallimento. E cio' in violazione del principio di ragionevolezza, il quale postula che la norma con la quale viene fissato un termine, non sia congegnata in modo tale da vanificare completamente la 'ratio' che presiede alla fissazione di quel termine, rendendolo cosi' del tutto inutile. - v. la sentenza n. 66/1999. A.M.M.

Massima n. 25584

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilita' illimitata di societa' fallita, possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilita' illimitata. Infatti, alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 66/1999, e dell'ivi richiamato principio di certezza delle situazioni giuridiche, deve ritenersi la necessita' di un limite temporale alla assoggettabilita' al fallimento del socio di societa' commerciale, cosi' come in tutti i casi di perdita, per qualsiasi causa, della responsabilita' illimitata. Appare tuttavia evidente che la rilevata illegittimita' non possa essere sanata se non uniformando la disciplina del fallimento del socio illimitatamente responsabile a quella dettata per l'imprenditore individuale o collettivo, dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, che fissano tale limite temporale in un anno dalla cessazione dell'impresa (o dalla morte dell'imprenditore). - v. anche le sentenze n. 200/1999 e 65/1999. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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