Corte costituzionale

Sentenza n. 299/2000

Corte cost., sent. 19 luglio 2000, n. 299

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
299/2000
Data di deposito
19 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:299

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, comma 1, lett. d), legge della Regione Toscana n. 96 del 20 dicembre 1996
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Toscana n. 96 del 20 dicembre 1996
  • all. A , lett. d), legge della Regione Toscana n. 96 del 20 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25527

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 5, comma 1, l'art. 35, comma 1, lett. d) e l'allegato A, lettera d) della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Come gia' affermato da questa Corte in relazione ad altre norme regionali di contenuto pressoche' identico a quelle ora sottoposte a scrutinio, ancorche' le disposizioni normative che mirano ad evitare che degli alloggi di edilizia residenziale pubblica possano godere anche coloro che siano titolari di un bene immobiliare avente la stessa natura di quello al quale aspirano (ovunque esso sia ubicato) non sono in contrasto con le finalita' della legislazione che disciplina la materia, appare tuttavia incongrua rispetto alle suddette finalita' l'adozione, come parametro di valutazione del cespite immobiliare, del valore locativo determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Tale criterio di valutazione, infatti, e' da considerare ormai superato per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (che ha introdotto i cosiddetti patti in deroga) e soprattutto della legge 9 dicembre 1998, n. 431 secondo cui la determinazione dei canoni di locazione risulta oggi rimessa ai variabili equilibri del mercato anziche' essere agganciata ai precedenti uniformi indici convenzionali e coefficienti di valutazione. Precedenti: - sent. n. 176 del 2000 che, in base alla medesima 'ratio decidendi' della presente sentenza, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di altre norme regionali di contenuto pressoche' identico a quelle attualmente scrutinate. - sent. n. 419 del 1991 ove si e' affermato che la legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e' diretta ad agevolare il compito, a carico della collettivita', di favorire l'accesso all'abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, dell'art. 35, comma 1, lettera d) e dell'allegato A), lettera d) della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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