Corte costituzionale
Sentenza n. 299/2000
Corte cost., sent. 19 luglio 2000, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 299/2000
- Data di deposito
- 19 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 1, lett. d), legge della Regione Toscana n. 96 del 20 dicembre 1996
- art. 5, comma 1, legge della Regione Toscana n. 96 del 20 dicembre 1996
- all. A , lett. d), legge della Regione Toscana n. 96 del 20 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 25527
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 5, comma 1, l'art. 35, comma 1, lett. d) e l'allegato A, lettera d) della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Come gia' affermato da questa Corte in relazione ad altre norme regionali di contenuto pressoche' identico a quelle ora sottoposte a scrutinio, ancorche' le disposizioni normative che mirano ad evitare che degli alloggi di edilizia residenziale pubblica possano godere anche coloro che siano titolari di un bene immobiliare avente la stessa natura di quello al quale aspirano (ovunque esso sia ubicato) non sono in contrasto con le finalita' della legislazione che disciplina la materia, appare tuttavia incongrua rispetto alle suddette finalita' l'adozione, come parametro di valutazione del cespite immobiliare, del valore locativo determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Tale criterio di valutazione, infatti, e' da considerare ormai superato per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (che ha introdotto i cosiddetti patti in deroga) e soprattutto della legge 9 dicembre 1998, n. 431 secondo cui la determinazione dei canoni di locazione risulta oggi rimessa ai variabili equilibri del mercato anziche' essere agganciata ai precedenti uniformi indici convenzionali e coefficienti di valutazione. Precedenti: - sent. n. 176 del 2000 che, in base alla medesima 'ratio decidendi' della presente sentenza, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di altre norme regionali di contenuto pressoche' identico a quelle attualmente scrutinate. - sent. n. 419 del 1991 ove si e' affermato che la legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e' diretta ad agevolare il compito, a carico della collettivita', di favorire l'accesso all'abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, dell'art. 35, comma 1, lettera d) e dell'allegato A), lettera d) della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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