Corte costituzionale
Sentenza n. 293/2000
Corte cost., sent. 17 luglio 2000, n. 293
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 293/2000
- Data di deposito
- 17 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:293
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 25538
L'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui vieta l'utilizzazione di stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale", va letto alla luce dell'art. 2 della Costituzione e, in particolare, del valore del rispetto della persona umana, che anima tale disposizione: infatti, solo quando la soglia dell'attenzione della comunita' civile e' colpita negativamente, e offesa, dalla pubblicazione di scritti o immagini, con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignita' di ogni essere umano, e percio' avvertibili dall'intera collettivita', scatta la reazione dell'ordinamento. La norma, non e' quindi inficiata, sotto il profilo di costituzionalita', dalla liberta' di pensiero, in quanto e' concepita come presidio del valore fondamentale della dignita' umana, nella cui tutela, peraltro, trova il suo limite, sicche' appare escluso anche il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie. Detto valore permea di se' il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della norma stessa che evoca il comune sentimento della morale. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze