Corte costituzionale

Sentenza n. 293/2000

Corte cost., sent. 17 luglio 2000, n. 293

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
293/2000
Data di deposito
17 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:293

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 47 del 8 febbraio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 25538

L'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui vieta l'utilizzazione di stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale", va letto alla luce dell'art. 2 della Costituzione e, in particolare, del valore del rispetto della persona umana, che anima tale disposizione: infatti, solo quando la soglia dell'attenzione della comunita' civile e' colpita negativamente, e offesa, dalla pubblicazione di scritti o immagini, con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignita' di ogni essere umano, e percio' avvertibili dall'intera collettivita', scatta la reazione dell'ordinamento. La norma, non e' quindi inficiata, sotto il profilo di costituzionalita', dalla liberta' di pensiero, in quanto e' concepita come presidio del valore fondamentale della dignita' umana, nella cui tutela, peraltro, trova il suo limite, sicche' appare escluso anche il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie. Detto valore permea di se' il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della norma stessa che evoca il comune sentimento della morale. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze