Corte costituzionale

Sentenza n. 276/2000

Corte cost., sent. 13 luglio 2000, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
276/2000
Data di deposito
13 luglio 2000
Data di decisione
6 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:276

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25501

L'interpretazione logico-sistematica dell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 induce a ritenere che l'affidamento al legislatore delegato della messa a punto di "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato" comprenda anche l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie sul rapporto di lavoro privato 'ex' art. 409 cod. proc. civ. D'altra parte, la tutela del diritto di azione non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento e la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione 'de quo' si ispira a criteri che rendono intrinsecamente ragionevole il limite dell'immediatezza della tutela giurisdizionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 38, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, in quanto, nel rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., avrebbero ecceduto i limiti della delega conferita con il menzionato art. 11, comma 4, lett. g), introducendo un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione. Precedenti: - sent. n. 15/1999, sent. nn. 126 e 163/2000 sui criteri da seguire nell'esame delle leggi di delega finalizzato alla valutazione della conformita' ad esse delle normative delegate. L.T.

Massima n. 25502

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 410 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 36 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 19 d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per il tentativo obbligatorio di conciliazone relativo alle controversie sui rapporti di lavoro privato di cui all'art. 409 cod. proc. civ., non prevede che la richiesta della conciliazione contenga l'esposizione sommaria dei fatti, a differenza di quanto stabilito dall'art. 69bis, comma 3, lett. c), d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, con riferimento alla corrispondente richiesta relativa alle controversie relative ai rapporti di impiego "privatizzato" con la pubblica amministrazione. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di verificare la possibilita' di interpretare la disposizione impugnata nel senso che considerare implicita in essa la previsione della indicazione dei termini della controversia in modo non dissimile da quanto previsto dalla norma invocata come 'tertium comparationis". L.T.

Massima n. 25503

Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che al tentativo obbligatorio di conciliazione relativo alle controversie in materia di rapporto di lavoro privato si applichi il patrocinio a spese dello Stato. L.T.

Massima n. 25504

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 412bis cod.proc.civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non inserisce il procedimento monitorio nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di conciliazione. Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici rimettenti e', infatti, erroneo in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione e' strutturalmente legato ad un processo fondato fin dall'inizio sul contraddittorio sicche' appare incongruo interpretare la disposizione impugnata nel senso che essa preveda l'assoggettamento al suddetto tentativo di un procedimento in cui il contraddittorio e' differito, come il procedimento monitorio. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal pretore di Brescia e dal Tribunale di Campobasso, con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come sopra modificati, aggiunti o sostituiti, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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