Corte costituzionale

Sentenza n. 271/2000

Corte cost., sent. 12 luglio 2000, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/2000
Data di deposito
12 luglio 2000
Data di decisione
6 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 3, legge n. 230 del 8 luglio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25494

Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza costituzionale, l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, nel consentire una giurisdizione dei tribunali militari anche in tempo di pace, non pone, in loro favore, una competenza inderogabile in confronto del giudice ordinario; ne' l'avverbio <<soltanto>>, utilizzato dall'art. 103, identifica il carattere esclusivo di una riserva, ma sta ad esprimere l'esigenza che la giurisdizione militare in tempo di pace sia rigorosamente circoscritta entro limiti invalicabili, nel senso che essa riguarda solo i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Mentre non vale l'inverso: la giurisdizione ordinaria, non incontrando per il tempo di pace limiti di tal genere, ben puo' essere preferita dal legislatore concorrendo interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. - v. sentenze n. 78/1989 e n. 207/1987.

Massima n. 25495

Non contrasta con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, la scelta del legislatore di sottrarre alla cognizione del giudice militare il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, riservandolo alla cognizione del giudice ordinario, con la evidente finalita' di unificare sul piano della giurisdizione l'intero fenomeno dell'obiezione e di conferire alle manifestazioni della coscienza un unitario statuto giurisdizionale, destinato ad esercitare la propria capacita' di attrazione tutte le volte in cui tali diritti vengano comunque evocati dal cittadino per resistere alla richiesta di adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare. Tale scelta rientra appieno nella discrezionalita' del legislatore e non puo' reputarsi irragionevole, dal momento che la disposizione costituzionale non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace e non proibisce al legislatore di estendere la giurisdizione del giudice ordinario quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. Ne' possono ritenersi violati gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Per il primo profilo, vale infatti la considerazione che la diversita' di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata non e' priva di un fondamento giustificativo, ravvisabile, appunto, nell'esigenza di approntare uno statuto giurisdizionale unitario per il fenomeno dell'obiezione di coscienza; per il secondo, vale l'argomento che i militari che incorrono nel reato di rifiuto del servizio militare, non vengono distolti dal loro giudice naturale, poiche' per essi, a seguito della nuova disciplina dell'obiezione di coscienza, giudice naturale e' il giudice ordinario. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione. - V. anche sentenza n. 113/1986 in tema di limiti costituzionali alla giurisdizione dei tribunali militari e di parallelo riconoscimento della giurisdizione ordinaria. - Sulla protezione dei diritti della coscienza, in particolare, sentenza n. 43 del 1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, e, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente: Guizzi

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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