Corte costituzionale

Sentenza n. 25/2000

Corte cost., sent. 4 febbraio 2000, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/2000
Data di deposito
4 febbraio 2000
Data di decisione
20 gennaio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:25

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25141

Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. e) d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), che prevede la tassazione separata dell'indennita' percepita dai notai per la cessazione delle relative funzioni. Infatti, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - il quale ultimo precetto si interpreta anche quale specificazione del principio generale di eguaglianza, nel senso che solo a situazioni omogenee devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale - la presente fattispecie non e' assimilabile a quella riguardante la tassazione dell'indennita' di buonuscita per i dipendenti statali (prevista dagli artt. 2 e 4, comma 1, e 4 della legge n. 482 del 1985), su cui e' intervenuta la sentenza di questa Corte n. 178 del 1986, sia per l'incomparabilita' delle situazioni mezze a raffronto, tenuto conto che l'indennita' di buonuscita si riferisce ad un rapporto di lavoro subordinato, mentre l'indennita' di cessazione dalle funzioni riguarda un professionista, lavoratore autonomo, qual e' il notaio; sia per la diversita' degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennita', tenuto conto che quella corrisposta ai notai non perde, in ragione della sua provenienza e della sua destinazione, il carattere reddituale e, quindi, non puo' sottrarsi ad imposizione. Con riferimento, poi, all'art. 38 Cost., la disposizione impugnata non collide con il parametro evocato, in quanto, oltre alle ragioni gia' addotte circa i caratteri dell'indennita' in questione, il suo trattamento tributario (tassazione separata) non incide sull'adeguatezza della prestazione indennitaria, ma, anzi, e' volto ad evitare il determinarsi di un'applicazione iniqua del meccanismo della progressivita' dell'IRPEF. - S. nn. 120/1972, 104/1985, 99 e 243/1993, 50/1994, 287/1996; O. nn. 328 e 400/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, lettera e) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova e dalla Commissione tributaria regionale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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