Corte costituzionale

Sentenza n. 238/2000

Corte cost., sent. 23 giugno 2000, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
238/2000
Data di deposito
23 giugno 2000
Data di decisione
19 giugno 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:238

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Umbria n. 31 del 21 ottobre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 25454

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31, nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio, dalla ammissibilita' di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso. Infatti, il divieto per il titolare del diritto di proprieta' su un immobile, di procedere ad interventi di manutenzione, aventi quale unica finalita' la tutela dell'integrita' della costruzione e la conservazione della sua funzionalita', senza alterare l'aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell'edificio, rappresenta certamente una lesione al contenuto minimo del diritto stesso, che incide addirittura sulla sua essenza e sulla possibilita' di mantenere e conservare il bene (costruzione), producendo un inevitabile deterioramento di esso, con conseguente sua riduzione in cattivo stato e progressivo abbandono e perimento. - v., in senso conforme, la sentenza n. 529/1995. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), come modificato dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28), nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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