Corte costituzionale
Sentenza n. 238/2000
Corte cost., sent. 23 giugno 2000, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/2000
- Data di deposito
- 23 giugno 2000
- Data di decisione
- 19 giugno 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:238
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Umbria n. 31 del 21 ottobre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25454
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31, nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio, dalla ammissibilita' di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso. Infatti, il divieto per il titolare del diritto di proprieta' su un immobile, di procedere ad interventi di manutenzione, aventi quale unica finalita' la tutela dell'integrita' della costruzione e la conservazione della sua funzionalita', senza alterare l'aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell'edificio, rappresenta certamente una lesione al contenuto minimo del diritto stesso, che incide addirittura sulla sua essenza e sulla possibilita' di mantenere e conservare il bene (costruzione), producendo un inevitabile deterioramento di esso, con conseguente sua riduzione in cattivo stato e progressivo abbandono e perimento. - v., in senso conforme, la sentenza n. 529/1995. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), come modificato dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28), nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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