Corte costituzionale
Sentenza n. 226/2000
Corte cost., sent. 22 giugno 2000, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/2000
- Data di deposito
- 22 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 238 del 25 luglio 1997
- art. 2, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
- art. 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
- art. 7, comma 1, decreto-legge n. 548 del 23 ottobre 1996
- art. 3, comma 7, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
- legge n. 641 del 20 dicembre 1996
- art. 2, comma 2, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 25439
Ai fini della decorrenza dell'indennizzo, a carico dello Stato, in conseguenza di un danno irrimediabile alla salute, non puo' essere confrontata la disciplina apprestata in caso di danno da vaccinazione obbligatoria con quella del danno da trasfusione, ancorche' quest'ultimo trattamento, pur non essendo imposto per legge, sia comunque necessitato, pena il rischio della vita, instaurandosi, a tal fine, il rapporto tra la "cogenza" dell'obbligo legale e la "necessita'" della misura terapeutica. Difatti, la ragione determinante del diritto all'indennizzo risiede nell'interesse pubblico di promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario e lo stesso interesse - una volta che sia assunto a ragione dell'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio o di una politica incentivante - e' fondamento dell'obbligo generale di solidarieta' nei confronti di quanti, sottoponendosi al trattamento, vengono a soffrire di un pregiudizio alla loro salute. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., nella parte in cui, in caso di infezione da virus HIV e HCV, conseguente a trasfusione di sangue o derivati, verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, fanno decorrere l'indennizzo previsto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal verificarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia avuto l'interessato. v. sentenze nn. 307/1990, 118/1996 e 27/1998 relative alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica. v. sentenza n. 27/1998 sul diritto all'indennizzo relativamente ad un periodo di tempo in cui il trattamento sanitario era bensi' incentivato, ma non ancora obbligatorio.
Massima n. 25440
Il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua dell'art. 38 della Costituzione - e, in particolare, il diritto ad un equo indennizzo a carico dello Stato per i danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo gia' stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992 - non e' indipendente dal necessario intervento del legislatore nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualita', della misura e delle modalita' di erogazione delle provvidenze da adottarsi, nonche' della loro gradualita', in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell'ambito della sua discrezionalita'; sicche' non e' dato alla Corte sostituire alle necessarie valutazioni politiche del legislatore una propria decisione che, in mancanza di criteri giuridico-costituzionali predeterminanti, si risolverebbe in un'esorbitanza in un campo che non e' il proprio e nel quale trovano comunque applicazione gli strumenti ordinari dell'assistenza sociale, anche in relazione alle menomazioni alla salute di cui e' questione. Ne' e' giustificata la pretesa necessaria equiparazione tra coloro che abbiano subito il danno prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte - come modificato, dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 - e dell'art. 3, comma 7, della legge n. 210 del 1992, nonche' dell'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 Cost. - In ordine alla discrezionalita' legislativa per l'attuazione del diritto alle provvidenze di carattere assistenziale, v. sentenza n. 372 del 1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte - come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 - e dell' art. 3, comma 7, della legge n. 210 del 1992, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge n. 238 del 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 della Costituzione, dal pretore di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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