Corte costituzionale

Sentenza n. 178/2000

Corte cost., sent. 8 giugno 2000, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/2000
Data di deposito
8 giugno 2000
Data di decisione
25 maggio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 194, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 193, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25371

E' inammissibile, nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'intervento in giudizio sia di societa' che non rivesta la qualita' di parte nel giudizio 'a quo' sia di altra societa' che, oltre ad essere priva di tale qualita', si sia costituita dopo la scadenza del termine di cui agli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte. - v. 'ex plurimis', le ordinanze nn. 390/1999 e 85/2000. A.M.M.

Massima n. 25372

Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto rende retroattivamente imprescrittibili ed esigibili i crediti relativi ai contributi di solidarieta' dovuti per il periodo 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, anche se prescritti o sostitutivi di altri crediti gia' prescritti. A.M.M.

Massima n. 25373

Va rigettata l'eccezione di inammissibilita', promossa dall'INPS nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, denunziato in riferimento agli artt. 3, 53, 47 e 136 della Costituzione, perche' le sollevate questioni, asseritamente sollevate in via principale, non esauriscono viceversa il 'petitum' dei giudizi 'a quibus' ma sono - come adeguatamente motivato nelle stesse ordinanze - meramente strumentali alla tutela richiesta ai giudici rimettenti. - v., 'ex plurimis', le sentenze n. 4/2000 e n. 17/1999. A.M.M.

Massima n. 25374

La natura di sanatoria del beneficio concesso dall'art. 1 commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai datori di lavoro che, non avendo effettuato il versamento dei contributi previdenziali per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, sono tenuti al loro pagamento nella misura del quindici per cento, inferiore, rispetto alla contribuzione ordinaria assolta dai datori di lavoro anteriormente al 2 giugno 1991, comporta l'applicazione del beneficio stesso solo nei confronti di coloro che ancora debbano regolarizzare le proprie posizioni, senza che il principio di eguaglianza resti di per se' violato ne' dal succedersi nel tempo di discipline differenziate ne' dalla previsione della 'soluti retentio' delle contribuzioni ordinarie gia' versate e dalla riduzione dell'entita' dell'obbligo contributivo per i datori inadempienti, che fruiscono della sanatoria. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, comma 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. - v., per analoga fattispecie, l'ordinanza n. 103/1997. A.M.M.

Massima n. 25375

La diversa entita' del contributo di solidarieta' che l'art. 1 commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce a carico dei datori di lavoro nella misura del quindici per cento per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991 e nella misura del dieci per cento per il periodo successivo, e' palesemente giustificata dalla differenza temporale del periodo di riferimento (con la conseguente diversa durata dell'inadempimento) e dalla previsione del beneficio della rateazione, in diciotto bimestri, del pagamento del debito contributivo, relativo al periodo piu' antico. Per le stesse ragioni, nonche' per la peculiarita' dell'obbligazione contributiva in esame, non esula dai limiti della ragionevolezza neppure la fissazione dell'entita' del contributo, relativo al primo periodo, in misura superiore a quella stabilita dalla legge per altri contributi di identica od analoga natura. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. A.M.M.

Massima n. 25376

Lo stretto collegamento con le specifiche particolarita' del caso, la delimitazione temporale del periodo contributivo di riferimento (1 settembre 1985 - 30 giugno 1991) e la necessita' di disciplinare 'ex novo', in generale, per tale periodo, l'obbligazione contributiva dei datori di lavoro esonerati dalla contribuzione ex art. 9-bis comma 1, prima parte, del decreto-legge n. 103 del 1991, danno nel loro complesso, piena ragione dell'efficacia retroattiva e della funzione di sanatoria assolta dall'art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il quale, espressamente derogando al regime ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali, stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995, rende retroattivamente imprescrittibili ed esigibili i crediti relativi ai contributi di solidarieta' dovuti dai datori di lavoro per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, anche se gia' estinti per prescrizione o comunque anche se sostitutivi di crediti contributivi ordinari estinti a loro volta per prescrizione. Ne' conseguentemente, una volta ritenuta in via generale giustificata tale disciplina eccezionale, puo' considerarsi lesiva del principio di eguaglianza la sua specifica delimitazione temporale e soggettiva. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del sopracitato art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A.M.M.

Massima n. 25377

Inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui deroga al regime ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali, di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335. A.M.M.

Massima n. 25378

La contribuzione previdenziale, intesa in senso lato, nella quale rientra la maggiorazione contributiva del quindici per cento, imposta dall'art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il periodo contributivo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, a carico dei soli datori di lavoro che abbiano costituito forme di previdenza integrativa, non e' assimilabile all'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma e' da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalita' di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. Essa, peraltro, rappresenta solo una contropartita necessaria dell'esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla base imponibile, per la determinazione di contributi di previdenza e di assistenza sociale, quale esplicazione del princpio di razionalita'-equita' (art. 3 Cost.), coordinato col principio di solidarieta', cui va collegato l'art. 38, secondo comma della Costituzione, che stabilisce un dovere specifico ad integrare le prestazioni previdenziali spettanti ai soggetti economicamente piu' deboli. Non e' infine irragionevole che la norma abbia stabilito l'entita' del contributo in misura maggiore di quella del periodo successivo. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 53, 47 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. - V. le sentenze nn. 173/1986, 421/1995, 292/1997. A.M.M.

Massima n. 25379

L'art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilendo che i datori di lavoro, per il periodo contributivo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, relativamente ai periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del quindici per cento sulle predette contribuzioni, non si discosta dal 'decisum' della Corte, di cui alla sentenza n. 421/1995, con la quale l'incostituzionalita' dell'esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali, e' stata motivata con la mancata previsione, da parte del legislatore, di una contropartita analoga al contributo di solidarieta' imposto per il futuro. La norma, infatti, in aderenza a tali statuizioni ha imposto ai datori di lavoro, per il periodo di cui trattasi, un contributo di solidarieta' appunto "analogo" a quello stabilito per il futuro, quale "contropartita" dell'esclusione dei finanziamenti alla previdenza complementare della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dal pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe, iscritta al R.O. n. 582 del 1998;

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui deroga al regime ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata, con le altre ordinanze in epigrafe, dal Pretore di Torino (R.O. nn. 373 e 374 del 1998), dal pretore di Cuneo (R.O. n. 580 del 1998), dal pretore di Milano (R.O. n. 583 del 1998), dal pretore di Padova (R.O. n. 868 del 1998), dal pretore di Ascoli Piceno (R.O. n. 914 del 1998), dal giudice del Tribunale di Roma (R.O. n. 102 del 2000);

Dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194, della legge n. 662 del 1996, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena (R.O. n. 181 del 1998), dal pretore di Milano (R.O. n. 583 del 1998), dal pretore di Cuneo (R.O. n. 580 del 1998), dal pretore di Padova (R.O. n. 868 del 1998), dal pretore di Ascoli Piceno (R.O. n. 914 del 1998).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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