Corte costituzionale
Sentenza n. 176/2000
Corte cost., sent. 5 giugno 2000, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/2000
- Data di deposito
- 5 giugno 2000
- Data di decisione
- 25 maggio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. d), legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983
- art. 22, comma 1, lett. e), legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 25368
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lettera d), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 nonche' dell'art. 22, comma primo, lettera e), della stessa legge in quanto le ordinanze di rimessione - le quali ripropongono questioni di legittimita' costituzionale in precedenza dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte per difetto di motivazione sulla rilevanza - contengono, questa volta, una plausibile motivazione al riguardo. - precedenti richiamati: -- sent. n. 273/1997 richiamata in ordine alla plausibilita' della motivazione -- ord. n. 402/1997 e n. 183/1998 L.T.
Massima n. 25387
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (restando assorbite le altre censure riferite agli artt. 117 e 118 della Costituzione), gli artt. 2, comma primo, lettera d), e 22, comma primo, lettera e), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Appare, infatti, incongruo, rispetto alla finalita' perseguita (di evitare abusi nella materia in argomento, finalizzata a garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove e' la sede dei loro interessi) il criterio adottato dal legislatore regionale, cioe' l'assunzione del canone di locazione determinato ai sensi della legge sull'equo canone, come parametro di valutazione dell'alloggio ubicato in altra localita', in quanto l'impostazione di fondo della disciplina dello equo canone e' ormai da considerare superata alla luce delle modifiche alla materia delle locazioni ad opera del d.l. 11 dicembre 1992, n. 333 (che ha introdotto i c.d. patti in deroga) e dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 (che ha incentrato la disciplina relativa alla determinazione dei canoni di locazione al criterio della libera contrattazione delle parti). Precedenti richiamati: -- sent. nn. 121/1996, 417/1994, 347/1993, 486/1992, 419/1991, 559/1989 in materia di edilizia residenziale pubblica e relative finalita'. -- sent. nn. 21/1996 e 263/1994 sul parametro del valore locativo adottato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d) e dell'art. 22, primo comma, lettera e) della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Presidente: Mirabelli
Relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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