Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/2000

Corte cost., ord. 2 marzo 2000, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
69/2000
Data di deposito
2 marzo 2000
Data di decisione
21 febbraio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:69

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25196

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., nella parte in cui, riguardo alla procedura del riesame, da parte del Tribunale delle liberta', delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, in caso di non sollecita e puntuale esecuzione, da parte del Presidente del Tribunale , del prescritto "immediato avviso" della avvenuta presentazione della richiesta di riesame, all'autorita' procedente, non prevedono la perdita di efficacia dell'adottata misura. L'interpretazione delle disposizioni impugnate - secondo cui il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, da parte dell'autorita' procedente, al tribunale del riesame, decorre non gia' (come presupposto dal giudice 'a quo') dal momento in cui l'avviso giunge all'autorita' procedente, ma dal momento in cui la richiesta di riesame perviene alla cancelleria del tribunale, e l'"immediato avviso" si colloca, di conseguenza, all'interno del termine - in base alla quale - ritenendola l'unica possibile adeguata ai principi costituzionali - la Corte costituzionale (con sentenza n. 232 del 1998) ha dichiarato non fondata "nei sensi di cui in motivazione" identica questione, ma dalla quale peraltro - giudicandola a sua volta in contrasto con il tenore della norma - il giudice 'a quo' ritiene di doversi discostare, risulta infatti condivisa, e ribadita, anche nella sentenza - successiva alle ordinanze con cui e' stato promosso il presente giudizio - 18 gennaio 1999, n. 25, delle Sezioni unite della Corte di cassazione, e non puo', quindi, allo stato, non essere confermata. - Nello stesso senso, su identica questione, anch'essa proposta prima della su citata sentenza delle Sezioni unite, O. nn. 269/1999 e 445/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari coercitive, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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