Corte costituzionale
Ordinanza n. 572/2000
Corte cost., ord. 21 dicembre 2000, n. 572
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 572/2000
- Data di deposito
- 21 dicembre 2000
- Data di decisione
- 14 dicembre 2000
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:572
Norme oggetto del giudizio
- art. 656, comma 9, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 165 del 27 maggio 1998
- art. 656, comma 8, codice di procedura penale
- art. 656, comma 5, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 25991
Restituzione atti al giudice remittente perché valuti se sia tuttora rilevante nei procedimenti a quibus la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 656, commi 5, 8 e 9, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165, nella parte in cui prevede (comma 5) la consegna al condannato dell'ordine di carcerazione e del decreto di sospensione di tale ordine, in luogo della loro notificazione ai sensi degli articoli 148 e seguenti del cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 112 della Costituzione, e nella parte in cui non prevede (commi 8 e 9) che la condizione di irreperibilità o di latitanza del condannato costituisca, rispettivamente, causa di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive e causa ostativa della sospensione stessa, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, per la lamentata disparità di trattamento tra imputato e condannato e tra gli stessi condannati, con violazione del principio di obbligatorio esercizio dell'azione penale e della funzione rieducativa della pena, considerato che, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione, e' stato emanato il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, il cui articolo 10 ha modificato l'articolo 656, comma 5, secondo periodo, incidente sulla disciplina dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e del decreto di sospensione della stessa. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Genova.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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