Corte costituzionale
Ordinanza n. 521/2000
Corte cost., ord. 21 novembre 2000, n. 521
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 521/2000
- Data di deposito
- 21 novembre 2000
- Data di decisione
- 15 novembre 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:521
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministro dell'interno del 4 marzo 2000
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 112, Costituzione
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 95, Costituzione
- art. 109, Costituzione
Massime
Massima n. 25914
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell'interno (emesso in attuazione del decreto legge n. 152 del 1991 convertito dalla legge n. 203 del 1991), ritenuto lesivo delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero e, in ispecie, di quelle relative alla diretta disponibilità, da parte di quest'ultimo, della polizia giudiziaria. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: dal momento che, quanto ai soggetti, sono legittimati ad esser parte del conflitto, sia il Procuratore distrettuale ricorrente, in quanto titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà dell'intero Governo al quale il decreto ministeriale impugnato deve essere imputato, secondo la configurazione dell'organo stabilita dall'art. 95, primo comma, della Costituzione; e quanto all'oggetto del conflitto, poiché dal ricorrente Procuratore della Repubblica viene lamentata la lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Napoli con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Procuratore distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Napoli, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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