Corte costituzionale
Ordinanza n. 501/2000
Corte cost., ord. 17 novembre 2000, n. 501
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 501/2000
- Data di deposito
- 17 novembre 2000
- Data di decisione
- 13 novembre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:501
Norme oggetto del giudizio
- art. 628, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 627, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 627, comma 4, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 25841
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, cod. proc. pen. impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nelle parti in cui il primo non prevede che il giudice del rinvio possa non uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione "per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa" e il secondo impone il ricorso per cassazione per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., qualora le questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione siano in irragionevole contrasto con i diritti fondamentali della difesa costituzionalmente garantiti. Va, infatti, osservato che - nell'ambito del sistema delle impugnazioni ordinarie cui e' connaturale il principio di definitivita' delle sentenze di cassazione che si collega sia alla garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale sia al principio della ragionevole durata del processo - il vincolo scaturente dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione rappresenta una conseguenza necessaria del modello della separazione del giudizio rescindente da quello rescissorio, il quale implica che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo, salva restando la facolta' del giudice del rinvio di mettere in discussione, sotto il profilo della legittimita' costituzionale, non gia' le norme che limitano i contenuti del giudizio rescissorio, ma - eventualmente - quelle che sarebbe tenuto ad applicare nella "lettura" datane dal giudice di legittimita'. - V. sentenze nn. 50/1970, 21/1982, 224/1996 e ordinanza n. 11/1999 ove e' stata affermata l'incompatibilita' con il sistema delle impugnazioni ordinarie di un sindacato del giudice del rinvio su presunti 'errores in iudicando e in procedendo' della Corte di cassazione; - V. sentenze nn. 50/1970, 21/1982, 247/1995, 294/1995, 224/1996 ove sono state delineate le finalita' del principio di definitivita' delle sentenze della Corte di cassazione. L.T.
Massima n. 25842
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui impedisce di rilevare nel giudizio di rinvio nullita', anche assolute, verificatesi in precedenti fasi o gradi del giudizio (e, in particolare, nullita' assolute concernenti l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e l'immutabilita' della contestazione, verificatesi nei precedenti giudizi, anche quando tali nullita' si siano prodotte esclusivamente per effetto della decisione della Corte di cassazione pronunciata nella fase rescindente). Va, infatti, osservato che la norma denunciata risulta pienamente rispondente all'obiettivo di evitare la perpetuazione dei giudizi che costituisce un interesse fondamentale dell'ordinamento e che risponde alla logica che ispira il sistema delle impugnazioni ordinarie rispetto alla quale e' incompatibile un controllo del giudice del rinvio circa la sussistenza o meno di vizi 'in procedendo' nella fase del giudizio svoltasi dinanzi alla Corte di cassazione. - V. sentenze nn. 136/1972, 21/1982, 247/1985 sulla rispondenza dell'obiettivo di evitare la perpetuazione dei giudizi ad un interesse fondamentale dell'ordinamento. - V. sentenza n. 224/1996 sull'incompatibilita' con il sistema delle impugnazioni ordinarie di un controllo da parte del giudice del rinvio sulla sussistenza o meno di 'errores in procedendo' nella fase del giudizio svoltasi dinanzi alla Corte di cassazione. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 627, commi 3 e 4, e 628, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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