Corte costituzionale
Ordinanza n. 467/2000
Corte cost., ord. 3 novembre 2000, n. 467
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 467/2000
- Data di deposito
- 3 novembre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:467
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 2, codice di procedura penale
- art. 7-bis, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 97, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 1, comma 2, legge n. 180 del 7 maggio 1981
- regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
- art. 97, legge n. 133 del 4 maggio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25791
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7'bis' e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133) e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui consentirebbero provvedimenti di applicazione e supplenza dei magistrati dei Tribunali militari del tutto discrezionali e privi di motivazione, senza prevedere che si determinino nullita' per inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacita' del giudice. Come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 392 del 2000 che - successivmaente alle attuali ordinanze di rimessione ha dichiarato non fondata identica questione - la premessa interpretativa da cui muove il rimettente non puo' essere condivisa in quanto si deve ritenere che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, ivi comprese quelle che disciplinano le applicazioni o le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Pertanto, anche nell'ordinamento giudiziario militare, applicazioni e supplenze possono essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti e ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare. Precedente specifico: sent. n. 392 del 2000. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Verona e dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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