Corte costituzionale
Ordinanza n. 465/2000
Corte cost., ord. 3 novembre 2000, n. 465
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 465/2000
- Data di deposito
- 3 novembre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:465
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25789
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, per le controversie tributarie, non riconosce alla parte vittoriosa il diritto alla rifusione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio. Va, infatti, osservato che le attuali questioni sono identiche a quelle dichiarate non fondate con la sentenza n. 53 del 1998 e manifestamente infondate nelle ordinanze n. 368 del 1998 e nn. 77 e 265 del 1999 ove la Corte ha gia' dato, quindi, esaurienti risposte alle argomentazioni svolte dagli attuali rimettenti a sostegno delle sollevate questioni. - Precedenti specifici: - sent. n. 53/1998 nonche' ord. nn. 368/1998 e 77 e 265/1999. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione - dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, e - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dalla commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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