Corte costituzionale
Ordinanza n. 464/2000
Corte cost., ord. 3 novembre 2000, n. 464
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 464/2000
- Data di deposito
- 3 novembre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:464
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 36, comma 1, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 3-bis, legge n. 140 del 28 maggio 1997
- art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 25787
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi attinenti alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 con compensazione delle spese di lite in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale (cui accede la rifusione delle spese), con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall''INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni gia' dedotte in giudizio, Va, infatti, osservato che identica questione sollevata dallo stesso rimettente e' gia' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 310 del 2000. Precedenti - sent. n. 310/2000 che ha dichiarato non fondata una questione identica a quella attualmente esaminata. L.T.
Massima n. 25788
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (come modificato dall'art. 3-'bis' della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevedendo, con riguardo ai crediti alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristalizzazione con conseguente compressione dei diritti in argomento (di natura previdenziale e quindi intesi a garantire il minimo vitale). Alla suddetta conclusione si perviene in considerazione del nesso di subordinazione logico-processuale di ogni censura relativa alla normativa considerata rispetto a quella riguardante la previsione della estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 310 del 2000. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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