Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/2000

Corte cost., ord. 26 ottobre 2000, n. 445

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
445/2000
Data di deposito
26 ottobre 2000
Data di decisione
12 ottobre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:445

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
  • art. 14, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
  • art. 13, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
  • art. 16, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
  • art. 15, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
  • art. 19, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
  • art. 18, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
  • art. 11, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
  • art. 17, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
  • art. 12, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 25805

Manifesta inammissibilita', in quanto manca, da parte del giudice 'a quo', una completa verifica dei risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe applicando i criteri previsti dalle vigenti normative, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione, e 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in quanto prevedono un sistema indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area occupata. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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