Corte costituzionale
Ordinanza n. 445/2000
Corte cost., ord. 26 ottobre 2000, n. 445
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 445/2000
- Data di deposito
- 26 ottobre 2000
- Data di decisione
- 12 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:445
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
- art. 14, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
- art. 13, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
- art. 16, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
- art. 15, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
- art. 19, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
- art. 18, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
- art. 11, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
- art. 17, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
- art. 12, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
Parametri
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 8, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 25805
Manifesta inammissibilita', in quanto manca, da parte del giudice 'a quo', una completa verifica dei risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe applicando i criteri previsti dalle vigenti normative, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione, e 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in quanto prevedono un sistema indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area occupata. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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