Corte costituzionale
Ordinanza n. 444/2000
Corte cost., ord. 26 ottobre 2000, n. 444
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 444/2000
- Data di deposito
- 26 ottobre 2000
- Data di decisione
- 12 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:444
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19 febbraio 1993
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 8, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 25804
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione e 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in quanto stabilisce, come criterio per il calcolo della indennita' di esproprio per i fondi agricoli, un sistema esclusivamente tabellare, in cui i valori venali medi, fissati dall'autorita' amministrativa per classi secondo il tipo di coltura, sono utilizzati come unico parametro nella determinazione della indennita' stessa. La norma, infatti - tenuto anche conto della discrezionalita' di valutazione spettante in materia di espropriazione al legislatore provinciale - puo' essere interpretata in maniera del tutto adeguata e conforme ai principi fondamentali della legislazione statale, di cui agli artt. 5bis, d.l. n. 333 del 1992 (convertito nella legge n. 359 del 1992) e 16, quarto comma, l. n. 865 del 1971, che prevedono un sistema tabellare (aggiornato annualmente) con valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. Resta peraltro esclusa in radice anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto le tabelle delle commissioni amministrative e le relative applicazioni non restano sottratte al sindacato giurisdizionale sugli atti dell'amministrazione e al potere di disapplicazione del giudice ordinario. - v. le sentenze nn. 147/1999, 80/1996, 153/1995, 231/1984, 261/1997, 1022/1988, 530/1988 e 355/1985. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Corte d'appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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