Corte costituzionale
Ordinanza n. 428/2000
Corte cost., ord. 18 ottobre 2000, n. 428
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 428/2000
- Data di deposito
- 18 ottobre 2000
- Data di decisione
- 9 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:428
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 218 del 31 maggio 1995
- art. 1342, comma 2, codice civile
- art. 1341, comma 2, comb.disp., codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 25745
Nel giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218, va rigettata l'eccezione di inammissibilita', sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per asserita non affermazione, da parte del giudice 'a quo', della propria giurisdizione, poiche' risulta dall'ordinanza di rimessione la sussistenza di elementi tali da radicare la giurisdizione del giudice stesso. A.M.M.
Massima n. 25746
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui non richiede la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria. Costituiscono infatti discipline palesemente disomogenee, fondate su diverse 'rationes legis', le disposizioni concernenti la deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria, che richiedono 'ad substantiam' l'approvazione per iscritto delle relative clausole e quelle concernenti la deroga alla giurisdizione italiana, che, invece, tale forma richiedono solo "ad probationem". Infatti, mentre nel primo caso rilevano principalmente le esigenze di tutela del contraente piu' debole, nel secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere internazionale, che il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' ritenere prevalenti, quali quella di favorire una piu' libera esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione. Non e' quindi configurabile, nella specie, disparita' di trattamento ne' violazione del diritto di difesa, il cui rispetto e' assicurato nell'ambito della giurisdizione prescelta, tenuto conto sia del principio di tendenziale fungibilita' delle giurisdizioni (art. 4, legge n. 218 del 1995) sia della disciplina speciale di tutela del consumatore (art. 1469-bis e ss. cod. civ., sezione 4 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968). A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice del tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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