Corte costituzionale

Ordinanza n. 428/2000

Corte cost., ord. 18 ottobre 2000, n. 428

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
428/2000
Data di deposito
18 ottobre 2000
Data di decisione
9 ottobre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:428

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25745

Nel giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218, va rigettata l'eccezione di inammissibilita', sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per asserita non affermazione, da parte del giudice 'a quo', della propria giurisdizione, poiche' risulta dall'ordinanza di rimessione la sussistenza di elementi tali da radicare la giurisdizione del giudice stesso. A.M.M.

Massima n. 25746

Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui non richiede la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria. Costituiscono infatti discipline palesemente disomogenee, fondate su diverse 'rationes legis', le disposizioni concernenti la deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria, che richiedono 'ad substantiam' l'approvazione per iscritto delle relative clausole e quelle concernenti la deroga alla giurisdizione italiana, che, invece, tale forma richiedono solo "ad probationem". Infatti, mentre nel primo caso rilevano principalmente le esigenze di tutela del contraente piu' debole, nel secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere internazionale, che il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' ritenere prevalenti, quali quella di favorire una piu' libera esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione. Non e' quindi configurabile, nella specie, disparita' di trattamento ne' violazione del diritto di difesa, il cui rispetto e' assicurato nell'ambito della giurisdizione prescelta, tenuto conto sia del principio di tendenziale fungibilita' delle giurisdizioni (art. 4, legge n. 218 del 1995) sia della disciplina speciale di tutela del consumatore (art. 1469-bis e ss. cod. civ., sezione 4 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968). A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice del tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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