Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/2000

Corte cost., ord. 31 luglio 2000, n. 413

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
413/2000
Data di deposito
31 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:413

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25690

Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 444, comma primo, del codice di procedura penale <<nella parte in cui non prevede che (ai fini del c.d. patteggiamento) il tetto della pena detentiva da applicare all'imputato di eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno sia di anni due e mesi sei di reclusione (anziche' di anni due)>>, in corrispondenza alla entita' della pena detentiva massima suscettibile di essere sospesa, condizionalmente, nei confronti della stessa categoria di imputati ai sensi dell'articolo 163 codice penale. Dai parametri costituzionali invocati non e', infatti, desumibile alcun principio costituzionale da cui possa ricavarsi la necessita' di una coincidenza dei presupposti di applicazione dei due comparati istituti quanto ad entita' massima delle pene irrogabili. E, viceversa, proprio la diversita' - per origine, 'ratio' e disciplina - degli istituti medesimi non consente di ritenere manifestamente irragionevole la differente scelta operata dal legislatore quanto all'entita' massima della pena rispettivamente applicabile e suscettibile di essere sospesa, anche nel caso dell'imputato maggiorenne ma di eta' inferiore a ventuno anni. Ne' possono essere, infine, utilmente richiamati i principi costituzionali di rieducativita' della pena e di protezione della gioventu', al fine di invocare una speciale disciplina dei presupposti del patteggiamento per i giovani maggiorenni infraventunenni, rispondendo la speciale disciplina dettata nei confronti di costoro in tema di sospensione condizionale della pena non gia' ad una necessita' costituzionale, bensi' ad una discrezionale scelta del legislatore, non estensibile necessariamente, per le ragioni ora dette, al patteggiamento: tenuto anche conto che tale ultimo istituto non e' applicabile ai minori, per scelta legislativa giudicata non irragionevole da questa Corte con sentenze n. 135 del 1995 e n. 272 del 2000. - Sentenza n. 400/1997 sulla diversita' degli istituti del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale (Applicazione della pena su richiesta), sollevata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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