Corte costituzionale
Ordinanza n. 413/2000
Corte cost., ord. 31 luglio 2000, n. 413
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 413/2000
- Data di deposito
- 31 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:413
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25690
Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 444, comma primo, del codice di procedura penale <<nella parte in cui non prevede che (ai fini del c.d. patteggiamento) il tetto della pena detentiva da applicare all'imputato di eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno sia di anni due e mesi sei di reclusione (anziche' di anni due)>>, in corrispondenza alla entita' della pena detentiva massima suscettibile di essere sospesa, condizionalmente, nei confronti della stessa categoria di imputati ai sensi dell'articolo 163 codice penale. Dai parametri costituzionali invocati non e', infatti, desumibile alcun principio costituzionale da cui possa ricavarsi la necessita' di una coincidenza dei presupposti di applicazione dei due comparati istituti quanto ad entita' massima delle pene irrogabili. E, viceversa, proprio la diversita' - per origine, 'ratio' e disciplina - degli istituti medesimi non consente di ritenere manifestamente irragionevole la differente scelta operata dal legislatore quanto all'entita' massima della pena rispettivamente applicabile e suscettibile di essere sospesa, anche nel caso dell'imputato maggiorenne ma di eta' inferiore a ventuno anni. Ne' possono essere, infine, utilmente richiamati i principi costituzionali di rieducativita' della pena e di protezione della gioventu', al fine di invocare una speciale disciplina dei presupposti del patteggiamento per i giovani maggiorenni infraventunenni, rispondendo la speciale disciplina dettata nei confronti di costoro in tema di sospensione condizionale della pena non gia' ad una necessita' costituzionale, bensi' ad una discrezionale scelta del legislatore, non estensibile necessariamente, per le ragioni ora dette, al patteggiamento: tenuto anche conto che tale ultimo istituto non e' applicabile ai minori, per scelta legislativa giudicata non irragionevole da questa Corte con sentenze n. 135 del 1995 e n. 272 del 2000. - Sentenza n. 400/1997 sulla diversita' degli istituti del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale (Applicazione della pena su richiesta), sollevata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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