Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/2000

Corte cost., ord. 27 luglio 2000, n. 384

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
384/2000
Data di deposito
27 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:384

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25653

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 ('recte': 16) dicembre 1977, n. 904, denunziato, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude la detrazione del credito d'imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi. La questione, infatti, e' stata gia' decisa in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e non risultano al riguardo proposti, dal giudice rimettente, motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, mentre, il richiamo all'art. 97 della Costituzione appare, nella specie, del tutto inappropriato, vertendosi in materia dalla quale esula ogni discrezionalita' dell'amministrazione. - v. le ordinanze n. 130/1988, 940/1988, 509/1989 e 186/1982. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), disposizione ora contenuta nell'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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