Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/2000

Corte cost., ord. 26 luglio 2000, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
369/2000
Data di deposito
26 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:369

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 2, legge n. 287 del 10 aprile 1951

Parametri

Massime

Massima n. 25637

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la questione si basa su un'erronea premessa interpretativa del giudice rimettente. Invero, l'obbligo dei giudici popolari di assicurare <<disponibilita' e reperibilita'>> non impedisce, di per se', lo svolgimento dell'ordinaria attivita' lavorativa per l'intera durata dell'ufficio ricoperto, essendo essi vincolati a garantire la loro presenza soltanto per i giorni in cui concretamente esercitano i loro compiti; sicche' la previsione della norma censurata secondo cui l'indennita' spettante per l'ufficio di giudice popolare e' stabilita in un importo fisso, non essendo commisurata alla retribuzione, ove vi sia stata rinuncia alla retribuzione per l'attivita' normalmente svolta, non puo' essere in contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e non parifica irragionevolmente i lavoratori, determinando, inoltre, una remora per chi aspiri ad accedere all'ufficio pubblico in questione; ne', se pur vi fosse, l'erronea applicazione della norma censurata puo' dar adito ad una pronuncia di illegittimita' costituzionale. - V., per l'erronea applicazione delle norme che non possono determinare di per se' censure di incostituzionalita', sentenze n. 40/1998 e n. 175/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise) sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vallo della Lucania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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