Corte costituzionale
Ordinanza n. 369/2000
Corte cost., ord. 26 luglio 2000, n. 369
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 369/2000
- Data di deposito
- 26 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:369
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 2, legge n. 287 del 10 aprile 1951
Parametri
Massime
Massima n. 25637
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la questione si basa su un'erronea premessa interpretativa del giudice rimettente. Invero, l'obbligo dei giudici popolari di assicurare <<disponibilita' e reperibilita'>> non impedisce, di per se', lo svolgimento dell'ordinaria attivita' lavorativa per l'intera durata dell'ufficio ricoperto, essendo essi vincolati a garantire la loro presenza soltanto per i giorni in cui concretamente esercitano i loro compiti; sicche' la previsione della norma censurata secondo cui l'indennita' spettante per l'ufficio di giudice popolare e' stabilita in un importo fisso, non essendo commisurata alla retribuzione, ove vi sia stata rinuncia alla retribuzione per l'attivita' normalmente svolta, non puo' essere in contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e non parifica irragionevolmente i lavoratori, determinando, inoltre, una remora per chi aspiri ad accedere all'ufficio pubblico in questione; ne', se pur vi fosse, l'erronea applicazione della norma censurata puo' dar adito ad una pronuncia di illegittimita' costituzionale. - V., per l'erronea applicazione delle norme che non possono determinare di per se' censure di incostituzionalita', sentenze n. 40/1998 e n. 175/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise) sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vallo della Lucania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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